Chiusura esercizio commerciale per giochi illeciti, CdS: ‘Decida il giudice ordinario’

Il Consiglio di Stato sentenzia sul ricorso contro la chiusura di un esercizio commerciale per giochi illeciti: la competenza a decidere è del giudice ordinario.

 

La “giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione si è espressa nel senso che la giurisdizione appartenga al giudice ordinario ‘allorché la sanzione abbia natura esclusivamente afflittiva ed il potere dell’autorità irrogante sia interamente vincolato dalla norma che definisce dettagliatamente il fatto che integra la violazione, stabilisce l’obbligo di applicare la sanzione determinandone in via esclusiva (e non alternativa) il contenuto anche in relazione alla durata, con la prescrizione inderogabile del minimo e del massimo irrogabili. In tal caso, l’applicazione della sanzione consegue ad un obbligo di legge, derivante dalla commissione del fatto illecito, accertata dall’autorità amministrativa irrogante, non costituendo il risultato di autonoma attività di vigilanza e controllo della stessa‘ (…). Atteso che la previsione contenuta nell’art. 110 comma 9, lettera f-quater) r.d. 18 giugno 1931, n. 773 non lascia margini di discrezionalità all’amministrazione, inevitabilmente la giurisdizione a conoscere la impugnazione del provvedimento irrogativo della conseguente sanzione non può che appartenere al giudice ordinario, piuttosto che al giudice amministrativo”.

Con queste motivazioni il Consiglio di Stato, con sentenza, decide in merito alla controversia concernente “l’impugnazione avverso un provvedimento recante la sanzione della chiusura di un esercizio commerciale (di Tolmezzo in provincia di Udine Ndr) notificata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato, per violazione delle norme recate dall’art. 110 Tulps in conseguenza dell’asserito illecito esercizio di giochi tramite apparecchiature e nello specifico per averlo esercitato tramite apparecchi non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nell’art. 110, comma 6, Tulps”.

I giudici del Consiglio di Stato ritengono che “sia sotto il versante del richiamo all’ordinario giudizio di opposizione nei confronti di provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative, assegnato alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 22 l. 24 novembre 1981, n. 689, indipendentemente rispetto a qualsiasi richiamo al rapporto concessorio intercorrente tra l’esercente dell’attività commerciale e l’ente concedente sia con riferimento all’ambito del rapporto concessorio, rispetto al quale la irrogazione della sanzione amministrativa attiene alla fase di esecuzione di detto rapporto, che comunque sfugge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall’articolo 133, comma 1, lettera c), c.p.a., per essere propria del giudice ordinario (in virtù di quanto si è sopra illustrato), va ritenuto fondato il primo motivo di appello”.
Di conseguenza, “in riforma della sentenza di primo grado, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda oggetto del presente contenzioso e quindi il ricorso di primo grado deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.”.

 

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