Il Consiglio di Stato con un’ordinanza chiede ad Adm di produrre altra documentazione in merito ai criteri di iscrizione all’albo dei Pvr.
Il Consiglio di Stato interviene nuovamente, ma stavolta in risposta a un ricorso proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in merito ai criteri di iscrizione all’Albo dei Pvr, e ribadendo le richieste già espresse in altre ordinanze.
Adm aveva infatti chiesto la riforma della sentenza del Tar del Lazio con la quale si accoglieva, tra l’altro, il ricorso di un operatore nella parte “in cui si è contestata la decisione di dare immediata applicazione e operatività alle regole dettate in attuazione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 41/2024, ritenendo che l’obbligo di iscrizione all’albo Pvr e le altre misure dovessero applicarsi solo a valle dei rapporti concessori che si sarebbero instaurati all’esito della procedura ad evidenza pubblica prevista” dal bando previsto con il decreto legislativo di riordino del gioco online.
Nelle motivazioni all’ordinanza con la quale si chiedono altri atti istruttori prima di decidere, il CdS rileva che “tra gli atti depositati nel fascicolo, non risulta alcun provvedimento relativo alla definizione della procedura ad evidenza pubblica e, quindi, all’effettiva conclusione della stessa” e che “neppure l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha prodotto atti relativi alla conclusione della procedura a cui il Tar aveva condizionato l’efficacia delle nuove disposizioni”.
Inoltre, “neppure risulta adottato un atto con il quale l’Agenzia abbia – in ragione del mutamento della situazione fattuale – rieditato il potere adottando nuove previsioni in luogo delle disposizioni di cui all’art. 9 e 10 della disposizione direttoriale prot. n. 656848/RU del 25 ottobre 2024 (recanti, rispettivamente “disposizioni transitorie e finali” e “entrata in vigore”), annullate dal Tar”. I giudici rilevano poi che “l’autonomo e attuale interesse dei Pvr non emerge dagli atti depositati in giudizio considerato che, come esposto, dalla documentazione versata in atti non vi sono atti o elementi dai quali possa affermarsi la reviviscenza delle disposizioni contenute nella determina impugnata (rese inefficaci dalla pronuncia del Tar”.
Dunque, si ritiene “indispensabile al fine del decidere richiedere alle parti chiarimenti in ordine alle circostanze di fatto sopra indicate e, quindi, fissare una nuova udienza di discussione del ricorso, onerando le parti di circoscrivere le memorie difensive all’illustrazione della sola situazione di fatto attualmente determinatasi e chiarendo in particolare: i) se la procedura ad evidenza pubblica sia stata, effettivamente, conclusa; ii) se, in ragione di tale circostanza, anche la disciplina relativa ai Pvr siano tornata ad essere pienamente efficace, depositando – ove adottati – appositi atti sul punto emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; iii) se gli operatori parti del giudizio che siano stati in precedenza concessionari si siano aggiudicati una nuova concessione e se i Pvr abbiano, in ipotesi, stipulato contratti con i nuovi concessionari o se, invece, continuino ad operare in proroga o abbiano, invece, cessato la loro attività. L’approfondimento indicato al punto iii) si impone in ragione dell’attuale sistema di giustizia amministrativa improntato ad una tutela soggettiva della parte, che, come tale, richiede la legittimazione ad agire di questa e la sussistenza di un interesse attuale e concreto all’impugnativa”.





