La commissione Bilancio del Senato ultima l’illustrazione degli emendamenti, dalla prossima settimana il voto.
Inizierà la prossima settimana il voto degli emendamenti al disegno di legge di Bilancio per il 2026. La commissione Bilancio del Senato, che esamina in sede referente la Manovra per il prossimo anno, ha infatti ultimato l’illustrazione degli emendamenti segnalati, dichiarando qualche inammissibilità e dando notizia di qualche riformulazione, e dunque anche questa fase, che segue le audizioni preliminari, si è conclusa.
Ricordando che per ora in Manovra c’è soltanto la disposizione degli 80 milioni di euro di gettito dagli apparecchi da intrattenimento alle Regioni per il 2026, e anticipando che, secondo indiscrezioni, il Governo non sarebbe intenzionato a presentare proposte emendative in materia (i suoi emendamenti arriveranno entro giovedì prossimo e ci sono da mettere in conto anche quelli dei relatori), può essere dunque utile riepilogare quali sono gli emendamenti sul gioco ancora in campo, presentati e segnalati dai gruppi di maggioranza e di opposizione.
CONTROVERSIE SU SCOMMESSE IPPICHE E TASSA 500 MILIONI – Il primo emendamento, che era stato riformulato e che è numerato come 28.0.2 (testo 2) reca la firma della senatrice di Fratelli d’Italia Paola Ambrogio e si riferisce alla definizione delle pendenze del versamento una tantum ai sensi dell’articolo 1, comma 649 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e delle controversie in materia di scommesse ippiche.
1. In relazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come interpretato con l’articolo 1, comma 921, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ciascun concessionario della rete telematica del gioco mediante apparecchi da intrattenimento è obbligato, nei confronti dell’Erario, al versamento della riduzione del compenso annuo dovuto agli operatori del gioco lecito, ferma restando la possibilità di agire in regresso, pro quota, nei confronti degli altri operatori della rispettiva filiera.
2. Per la definizione del debito residuo, l’importo non ancora versato allo Stato, alla data di entrata in vigore del presente articolo, è corrisposto dai concessionari in misura ridotta, senza interessi, in tre rate di pari importo entro, rispettivamente, sessanta, centoventi e centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo. a condizione che essi prestino acquiescenza alle pronunce giurisdizionali emesse nei loro confronti nel contenzioso instaurato con lo Stato e rinuncino all’ instaurazione di ulteriori contenziosi con lo Stato sulla riscossione delle somme dovute ai sensi dell’articolo 1, comma 649 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è definito l’importo dovuto da ciascun concessionario, alle condizioni di cui al comma 2, ridotto in relazione al grado di assolvimento del dovuto stabilito dal provvedimento del direttore della medesima Agenzia attuativo dell’articolo 1, comma 649, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La percentuale di riduzione dell’ammontare totale non ancora versato da tutti i concessionari non potrà superare il 20 per cento.
4. In caso di mancato pagamento di una delle rate, alla scadenza prevista, il concessionario decade dai benefici di cui alla presente norma, con immediato avvio nei suoi confronti delle procedure di riscossione dell’intero importo dovuto, comprensivo degli interessi.
5. Ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, l’Agenzia, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzata a definire in via transattiva le controversie, anche di natura risarcitoria, definite con almeno una sentenza di primo grado o con lodo arbitrale non definitivi, depositati entro la data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri di seguito indicati previa rinuncia del titolare di concessione al contenzioso attivato:
a) a fronte del contestuale pagamento, da effettuarsi anche mediante compensazione, delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, dovute e ancora non versate, e delle integrazioni ai minimi garantiti come ricalcolate in base alla successiva lettera c), l’Agenzia riconosce una percentuale della somma accertata nelle predette pronunce, comprensiva degli interessi legali e senza rivalutazione monetaria, determinata applicando le statuizioni dei singoli lodi arbitrali relative al calcolo del risarcimento, ad una concessione-tipo caratterizzata da un aggio costante nel tempo. Dal rapporto tra il valore del risarcimento ottenuto da ciascun lodo e l’aggio annuale come sopra individuato, si ricava un indice, al cui valore corrispondono le seguenti percentuali di riconoscimento del risarcimento statuito dai singoli lodi:
1) con indice fino a 0,8, la percentuale di riconoscimento è pari al 70 per cento del risarcimento riconosciuto;
2) con indice fra 0,81 e 1,59, la percentuale di riconoscimento è pari al 60 per cento del risarcimento riconosciuto;
3) con indice da 1,60 in su, la percentuale di riconoscimento è pari al 50 per cento del risarcimento riconosciuto;
b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori a titolo particolare nel credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.
c) il minimo annuo garantito stabilito dalle convenzioni di concessione viene rideterminato secondo le seguenti percentuali da applicare ai minimi garantiti dovuti annui, precedentemente stabiliti:
1. anno 2006: 100 per cento;
2. anno 2007: 100 per cento;
3. anno 2008: 85 per cento;
4. anno 2009: 78 per cento;
5. anno 2010: 77 per cento;
6. anno 2011: 72 per cento;
7. anno 2012: 60 per cento.
6. Sono, di conseguenza, ricalcolate le integrazioni eventualmente dovute dai concessionari per il raggiungimento di detti minimi annui garantiti. Eventuali eccedenze di somme versate, rispetto a quelle dovute come sopra rideterminate, sono oggetto di restituzione.
7. L’autorizzazione a definire in via transattiva le controversie in corso si applica anche alle fattispecie in cui il giudizio non si è ancora concluso. In tal caso, ferma la rideterminazione del minimo annuo garantito, il riconoscimento da parte dell’Agenzia è calcolato applicando una percentuale sul fatturato in misura proporzionale a quanto riconosciuto a titolo di risarcimento nei confronti dei titolari di concessioni aventi simile fatturato.
IL FONDO ANTILUDOPATIA – Riformulato (altrimenti sarebbe stato inammissibile) anche l’emendamento della senatrice del Pd Cristina Tajani sul fondo antiludopatia, numerato come 91.0 2 (testo 2). Ecco quello che andrà al voto.
Dopo l’articolo 91, è inserito il seguente:
« Art. 91 bis
(Fondo per il contrasto delle ludopatie)
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituto, il “Fondo per il contrasto delle ludopatie”, con una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026, al fine di finanziare tutte quelle attività necessarie per diffondere la consapevolezza del gioco responsabile e contrastare fenomeni ludopatici che possono nuocere all’individuo e alla sua famiglia.
Conseguentemente, all’articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: “15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all’evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell’economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all’evasione fiscale e di concerto con Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026.
IL DECRETO DIGNITA’ – Segnalato, poi espunto dall’elenco, infine reinserito, sarà infine votato l’emendamento del senatore di Forza Italia Claudio Lotito che punta a eliminare il divieto di pubblicità “anche indiretta” del gioco previsto dal decreto Dignità.
Reca il numero 99.0.176 ed eccolo qui:
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 99-bis. All’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le parole: “, anche indiretta”, sono soppresse.»
LA SOGLIA CONTANTE – Interessa soprattutto i casinò, l’emendamento di Matteo Gelmetti (Fratelli d’Italia) che interviene su una soglia più volte modificata nel corso degli anni, quella massima per l’utilizzo del denaro contante in Italia. Il suo numero è il 36.0.33 e a seguire il testo della proposta di modifica.
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 36-bis.
(Imposizione dei pagamenti effettuati in denaro contante di importo compreso tra 5001 e 10.000 euro)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, è istituita un’imposta speciale di bollo, nella misura fissa di euro 500, su ogni pagamento per l’acquisto di beni o servizi effettuato in denaro contante, nel territorio dello Stato, per un importo compreso tra 5.001 e 10.000 euro.
2. Sono soggetti passivi dell’imposta di cui al comma 1 tutti i soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che effettuano i pagamenti di cui al medesimo comma 1.
3. Per le transazioni di cui al comma 1 è obbligatoria l’emissione della fattura.
5. Il versamento dell’imposta di cui al comma 1 è effettuato dall’acquirente tramite apposizione del contrassegno su stampa cartacea della fattura. Dopo l’apposizione del contrassegno copia della fattura corredata del contrassegno deve essere consegnata al soggetto fornitore del bene o del servizio, al fine di consentire i controlli dell’Agenzia delle Entrate.”





