Ricorso al Tar (inammissibile) poi al Consiglio di Stato (respinto) per sanzione di 100 euro.
“È fatto obbligo a ogni operatore di svolgere le proprie mansioni in condizioni psico-fisiche non alterate e di tenere un comportamento corretto nell’ambito dell’ippodromo e fuori di esso: in particolare, non è consentito avere rapporti diretti o indiretti con gli assuntori di scommesse in relazione allo svolgimento delle corse. È vietato a tutti, in ogni caso, sottoporre i cavalli a maltrattamenti o a correzioni eccessive. Ai fini disciplinari i datori di lavoro hanno responsabilità oggettiva per il comportamento dei loro dipendenti”. Questo l’articolo 4 del regolamento delle corse al trotto che la Commissione di Disciplina del Masaf ha riscontrato violato, nel gennaio del 2024, da parte di un soggetto operante in un ippodromo delle Marche, nei confronti del quale è stata elevata una sanzione di 100 euro.
Il soggetto sanzionato, dopo aver presentato ricorso al Tar, dichiarato inammissibile (sostenendo che il settore dell’ippica non fosse assimilabile al diritto sportivo e non richiedesse, di conseguenza, l’esaurimento dei rimedi di giustizia domestica), si è rivolto al Consiglio di Stato.
L’appellante sosteneva che la sentenza di primo grado si riferiva erroneamente al diritto sportivo. A suo avviso, il settore delle corse dei cavalli, ora gestito dal Masaf (e precedentemente dall’Unire), non sarebbe un ordinamento sportivo e, di conseguenza, non sarebbe disciplinato dal d.l. n. 280 del 2003. L’appellante affermava che il destinatario della sanzione ha il diritto di rivolgersi al giudice contro la decisione della Commissione di disciplina di prima istanza del Masaf settore ippica. Il Consiglio di Stato tuttavia ha respinto l’appello, confermando che il provvedimento sanzionatorio di prima istanza non era un atto definitivo, un requisito fondamentale per l’ammissibilità del ricorso giurisdizionale.
La Corte ha quindi ribadito che l’interessato avrebbe dovuto preventivamente rivolgersi alla Commissione di Disciplina di Appello. Vista la manifesta infondatezza del ricorso, il Collegio ha inoltre disposto la revoca dell’ammissione dell’appellante al patrocinio a spese dello Stato.
Nella sentenza non è specifica né il ruolo del soggetto raggiunto da multa, né il dettaglio del comportamento assunto e ritenuto in contrasto con il regolamento delle corse al trotto. L’appellante era uno dei due soggetti, definiti “incolpati”, a cui è stata applicata una multa di € 100,00 dalla Commissione di disciplina di prima istanza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf).






