Al centro la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tar Lazio sulla concessione per la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento.
In Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea è stata pubblicata la sentenza relativa al caso Cirsa Italia-Adm sulla proroga delle concessioni per slot e Vlt.
Il testo pubblicato sulla Gazzetta comunica che “la direttiva 2014/23/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, deve essere interpretata nel senso che essa è applicabile a concessioni, ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera b), di tale direttiva, che sono state aggiudicate prima delle date di entrata in vigore e di scadenza del termine di recepimento di detta direttiva, ma sono state prorogate da una disposizione legislativa entrata in vigore dopo tali date. In tale situazione, gli articoli 49 e 56 Tfue devono essere interpretati nel senso che essi non sono applicabili”.
Inoltre, “gli articoli 5 e 43 della direttiva 2014/23 devono essere interpretati nel senso che un’amministrazione aggiudicatrice non deve necessariamente disporre del potere discrezionale di avviare, su istanza degli interessati, un procedimento amministrativo volto a modificare le condizioni di esercizio di una concessione, nei casi in cui si verifichino eventi non imputabili alle parti, imprevisti ed imprevedibili, che incidono in modo significativo sul rischio operativo di tale concessione in condizioni normali, finché perdurino tali eventi e per il tempo necessario per eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio di detta concessione”.






