Il Tar Toscana boccia il ricorso di un centro scommesse di Prato che non rispettava le distanze minime dai luoghi sensibili.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha respinto per intero il ricorso di una società che chiedeva il rilascio della licenza per aprire un punto di raccolta scommesse a Prato, confermando così quanto deciso dalla Questura che aveva negato l’autorizzazione.
Al centro del caso c’è il mancato rispetto della distanza minima dai cosiddetti luoghi sensibili, come previsto dalla normativa regionale. Nel dicembre 2021 la società aveva presentato una nuova richiesta di licenza per svolgere attività di raccolta scommesse in locali situati in via Napoli a Prato, dove in passato esisteva un’attività analoga. I giudici, però, hanno ritenuto che l’attività fosse cessata da anni, non trattandosi quindi di un semplice subentro ma di una vera e propria nuova apertura; e per tale motivo risultavano applicabili le norme che vietano l’apertura di centri scommesse a meno di 500 metri dai luoghi considerati sensibili.
Dalle risultanze istruttorie, risulta accertato che i locali di via Napoli 38/40 distano circa 380 metri dalla Parrocchia “Santa Caterina de’ Ricci” e 62 metri dal circolo “S.S. Bocciofila” di via della Romita.
Il Tribunale ha chiarito che la disciplina regionale sulle distanze si applica solo ove vi sia un effettivo inizio ex novo dell’attività, mentre non ricorre un’ipotesi di nuova apertura nei casi in cui l’attività prosegua senza soluzione di continuità, nei medesimi locali, attraverso la stessa impresa e senza modificazioni delle condizioni sostanziali dell’esercizio.
In tale prospettiva, il mero subentro nella rappresentanza legale o l’avvicendamento interno alla compagine sociale non integrano di per sé l’evento oggettivo che la legge regionale assume come presupposto del divieto, poiché si tratta di circostanze formali, non idonee a incidere sulla dimensione sostanziale dell’offerta di gioco e sul correlato impatto territoriale cui mira la normativa distanziometrica. Il principio è stato affermato in modo esplicito dal Tar Toscana, che ha ritenuto insussistente una nuova apertura laddove “vi è una prosecuzione senza soluzione di continuità, nei medesimi locali, della medesima attività d’impresa, da parte della stessa società”, precisando che l’inizio di una nuova attività ricorre soltanto quando “nei medesimi locali venga a operare, a qualsiasi titolo, un nuovo soggetto”, con conseguente venir meno delle esigenze di tutela dell’affidamento del precedente titolare (Tar Toscana, sez. II, 09/10/2019, n. 1331).
La giurisprudenza ha altresì puntualizzato che “in caso di richiesta di licenza per l’esercizio di attività di raccolta scommesse ai sensi dell’art. 88 del Tulps, se l’attività precedente è cessata da tempo e i titoli concessori non sono più attivi, l’istanza deve essere qualificata come nuova apertura. Conseguentemente, si applicano i limiti distanziometrici previsti dalla normativa regionale sui giochi pubblici, non rilevando il mero subentro nell’azienda precedentemente operativa” (Tar Campania Napoli, Sez. V, Sentenza, 09/12/2025, n. 7950).





