L’analista di gaming Mauro Natta esamina il disciplinare che regola i rapporti tra Regione e Casinò di Saint Vincent e le possibili evoluzioni in caso di nuova gestione.
di Mauro Natta
Le giornate troppo ventose sono noiose e non mi lasciano il piacere di passeggiare anche se c’è il sole, il vento mi procura parecchio fastidio agli occhi malgrado gli occhiali da sole con le lenti apposite.
Stanco di usare la cyclette e camminare sul tapis roulant, anche se con la televisione di fronte e qualche diversivo mangereccio, ho preso l’iniziativa di continuare, fortunatamente non ne sono rimaste molte, la revisione e la cernita del contenuto di alcune casse, fortunatamente poche, di ritagli stampa e fotocopie.
Una di queste ultimissime pur se leggermente sbrindellata mi ha interessato forse perché speravo fosse utile, come spesso è avvenuto; era del 2021 e riguardava la revisione del Disciplinare in uso tra la Regione e la gestione della casa da gioco di Saint Vincent.
Dopo altre ricerche, questa volta ancora più accurate vista la eventuale attualità, in quella scatola ho trovato altro materiale sullo stesso argomento: il primo del 2003 e uno senza la possibilità di accomunarlo ad una data certa.
Il Disciplinare lo ritengo un argomento discretamente vicino all’ordine del giorno del Consiglio regionale e tale, a mio avviso, da comportare poche differenze sulla scorta della gestione se affidata al pubblico o al privato.
Una delle norme per me più interessanti e che hanno impegnato, a datare dal 2003, la Regione è quella che affronta il “cambio assegni” (ho lavorato all’ufficio fidi del casinò) che troviamo, appunto, nel 2003 come segue.
Oggetto del Consiglio n.3176 del 14 aprile, relazione di ordine del giorno:
Articolo 6 Cambio assegni
Al fine di incrementare la produttività della Casa da gioco, Casino Spa, nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia, è tenuta a garantire, tramite il proprio ufficio cassa assegni ed a proprio rischio, la provvista di gettoni di gioco alla clientela, contro il rilascio di assegni di conto corrente o circolari.
Resta esclusa ogni partecipazione di Regione ai rischi e ai danni conseguenti a tali operazioni.
Oggetto del Consiglio n.797 del 21 luglio 2021
Articolo 5 Acquisto di mezzi di gioco
Casino Spa, nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia con particolare riferimento alla normativa antiriciclaggio e valutaria, è tenuta a consentire, tramite il proprio ufficio cassa assegni ed a proprio rischio, la provvista di gettoni alla clientela, contro il rilascio di assegni di conto corrente o circolari e di bonifici, fatta eccezione per i residenti in Valle d’Aosta.
Resta esclusa ogni partecipazione di Regione ai rischi e ai danni conseguenti a tali operazioni.
La fotocopia del Disciplinare che non posso abbinare a qualche data presenta una sola differenza in quanto l’articolo 5 ex 6 nel documento del 2003 è identico.
A prescindere da ogni altra considerazione relativa alle motivazioni che hanno incentivato la modifica riportata, mi pare che la normativa prevista sia all’articolo 6 che al 5 trattano una identica materia con la differenza che nel secondo si nota l’aggiunta di “bonifici”.
Allo stesso tempo la dicitura “Resta esclusa ogni partecipazione di Regione ai rischi e ai danni conseguenti a tali operazioni” mi pare, se non vado errato ed è possibile come aggiungo in seguito, essere maggiormente appropriata nel caso di affidamento della gestione al privato.
Certamente nella sessione estiva del 1959, ad Imperia, ho conseguito il diploma di ragioniere, è altrettanto vero che sono trascorsi tanti anni da quella data, 40 di lavoro e 25 di pensione. Ora ad 85 anni mi ritrovo a pensare come, a prescindere da ogni altra considerazione relativa alle motivazioni che hanno incentivato la modifica riportata, e a domandarmi se e come la normativa prevista sia all’articolo 6 che al 5 che trattano una identica materia, con la differenza nel secondo si nota con l’aggiunta di “bonifici”, abbiano richiesto un tale intervento.
“Resta esclusa ogni partecipazione di Regione ai rischi e ai danni conseguenti a tali operazioni” mi pare non possa trovare applicazione nel caso di affidamento della gestione pubblica, tra l’altro proprietaria ed azionista; è per questo che mi ritrovo a scrivere.
Ma, come dicevo, è passato tanto tempo da quando studiavo e la mia memoria probabilmente non mi aiuta a ricomporre le nozioni legate al conto perdite e profitti, svalutazione crediti verso clienti, e, se la buona sorte interviene, sopravvenienze attive. Scusate il ritorno all’epoca del diploma ma è quanto rammento in argomento e mi permetto un timido riferimento all’art. 1933 del codice civile.
In conclusione, non dopo aver confessato che ho dedicato inutilmente del tempo a cercare una valida motivazione, bene inteso per quanto mi è dato conoscere, a giustificazione di una frase che, stante il grassetto, non può sfuggire a essere individuata devo confessare che sarei felice di conoscerla.
Foto di Daryan Shamkhali su Unsplash





