Brescia, centro scommesse senza concessione: la Cassazione conferma la condanna

Centro scommesse collegato a bookmaker estero senza concessione: ricorso respinto, condanna confermata.

La Corte di Cassazione torna a ribadire un principio ormai consolidato: la gestione di attività di scommesse senza concessione statale e senza le autorizzazioni previste dalla legge costituisce reato, anche quando l’operatore svolge un ruolo di semplice intermediazione. A confermarlo è una recente decisione che riguarda un centro scommesse operante a Brescia.

Il caso nasce dall’attività di un punto di raccolta collegato a un bookmaker estero, privo sia della concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sia della licenza di pubblica sicurezza prevista dall’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. All’interno del locale, i clienti potevano effettuare scommesse attraverso terminali e conti gioco riconducibili all’operatore straniero, mentre il gestore forniva assistenza e supporto alle operazioni.

Secondo la difesa, l’attività doveva ritenersi lecita in quanto collegata a un bookmaker con sede in un altro Paese dell’Unione europea, richiamando i principi di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi. Una linea già adottata in numerosi procedimenti analoghi.

La Cassazione ha però respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile e confermando integralmente la condanna. I giudici hanno ribadito che il sistema italiano delle scommesse si fonda su un regime concessorio obbligatorio: per operare legalmente è necessario il possesso congiunto della concessione Adm e della licenza di pubblica sicurezza. L’assenza anche di uno solo di questi requisiti è sufficiente a configurare il reato di raccolta abusiva.

Un passaggio centrale della decisione riguarda il ruolo del gestore del centro. Anche in assenza di una gestione diretta delle giocate, la messa a disposizione di locali, strumenti e assistenza tecnica integra una forma di intermediazione penalmente rilevante. In altre parole, non è necessario organizzare direttamente le scommesse per rispondere del reato.

La Corte ha inoltre chiarito che non assume rilievo la circostanza che il bookmaker sia stabilito all’estero. Senza concessione rilasciata dallo Stato italiano, l’attività resta comunque illegale sul territorio nazionale.

Respinta anche la tesi della regolarizzazione fiscale. Eventuali sanatorie o versamenti effettuati successivamente non incidono sulla responsabilità penale per i fatti già commessi, né possono determinare l’estinzione del reato.

La decisione conferma una linea ormai consolidata: senza concessione e senza licenza, qualsiasi forma di raccolta o intermediazione di scommesse integra un reato. Un principio che la Cassazione torna a ribadire senza lasciare margini di interpretazione.