Accolto uno dei quattro motivi di ricorso di Stanleybet contro Adm per l’omesso versamento dell’imposta unica dovuta sulla raccolta di scommesse sportive a quota fissa.
La Corte di Cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso presentato da Stanleybet contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per via dell’omesso versamento dell’imposta unica dovuta sulla raccolta di scommesse sportive a quota fissa, ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs. n 504 del 1998, relativamente all’anno d’imposta 2010.
Adm chiedeva sanzioni fino al 240 per cento dell’imposta; sanzioni tributarie che come deciso dalla Corte di Cassazione non si applicano per obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della normativa tributaria.
“Il quarto motivo di ricorso – che parla di incertezza normativa ed è incentrato sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 del d.lgs n. 546 del 1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, legge n. 472 del 1997 e 10, comma 4, legge n. 212 del 2000 – è fondato”, scrive la Corte che aggiunge: “Questa Corte, ha, infatti, evidenziato che (anche) la Corte costituzionale ha riconosciuto che la previsione contenuta nell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, si prestava a una duplice opzione interpretativa in ordine alla sussistenza o meno della individuazione della soggettività passiva del bookmaker estero che, mediante una ricevitoria operante nel territorio nazionale, avesse svolto l’attività di gestione delle scommesse senza concessione e che la disposizione interpretativa del 2010 è intervenuta al fine di esplicitare il contenuto della incerta previsione, orientando la scelta interpretativa nel senso della sussistenza della soggettività passiva (Cass., 23/05/2025, n. 13818).
Ne consegue che l’obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero e la conseguente applicazione dell’esimente prevista dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 sussiste fino al momento della entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010 e, quindi, può legittimamente essere evocata nel caso di specie, trattandosi di un anno d’imposta (il 2010) antecedente al 2011. In conclusione, deve essere accolto il quarto motivo di ricorso e devono essere rigettati gli altri motivi. Il controricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso della ricorrente nella sola parte concernente la non debenza delle sanzioni, in applicazione dell’esimente di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio”.
A Italian Gaming News, l’avvocato cassazionista Daniela Agnello ha dichiarato: “La decisione della Corte di accogliere il quarto motivo di ricorso rappresenta un risultato significativo, all’esito di un contenzioso particolarmente complesso e stratificato. Il riconoscimento dell’esimente delle obiettive condizioni di incertezza da parte della Suprema Corte, nel caso di specie, è fondamentale, in quanto attesta che Stanleybet ha operato in un quadro normativo genuinamente incerto e che non può essere mosso alcun rimprovero sul piano della colpevolezza. Auspichiamo una risoluzione consensuale di tutto il contenzioso nazionale che impegna ingenti risorse pubbliche e private”.





