Senza una licenza pienamente valida non scattano deroghe: i nuovi gestori devono rispettare le distanze dai luoghi sensibili.
Il subentro in un’attività di gioco non garantisce automaticamente la continuità delle condizioni autorizzative. È questo il principio affermato dal Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, che con una recente sentenza ha stabilito come il cambio di gestione possa essere qualificato, in determinate circostanze, come una vera e propria nuova apertura, con tutte le conseguenze del caso in materia di distanziometro.
La vicenda nasce dal rigetto, da parte di un Comune, di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presentata per subentrare nella gestione di un esercizio con apparecchi da gioco. Il diniego era motivato dal mancato rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili, previste dalla normativa regionale. Una decisione contestata dal ricorrente, che rivendicava la continuità dell’attività già esistente.
I giudici amministrativi hanno però chiarito che il subentro non equivale automaticamente a una prosecuzione dell’attività originaria. Quando vengono meno i presupposti dell’autorizzazione iniziale, o quando il titolo non è pienamente trasferibile, l’operazione può essere assimilata a una nuova apertura. In questi casi, dunque, non è possibile beneficiare di eventuali deroghe e devono essere rispettate tutte le prescrizioni vigenti, a partire proprio dal distanziometro.
La sentenza rafforza un orientamento più rigoroso nell’applicazione delle norme sul gioco lecito, sottolineando come il cambio di gestione non possa essere utilizzato per aggirare i limiti imposti dalla legislazione regionale. Il principio affermato è netto: senza una licenza valida e pienamente efficace, il nuovo gestore è tenuto a conformarsi integralmente alle regole, comprese quelle sulle distanze da scuole, centri giovanili, luoghi di culto e altri spazi considerati sensibili.
Una posizione che potrebbe avere effetti rilevanti per il settore, dove il subentro è stato spesso impiegato come strumento per mantenere operative attività altrimenti non più compatibili con i nuovi vincoli normativi. Con questa pronuncia, il Tar Veneto ribadisce invece la centralità delle regole poste a tutela del territorio e della salute pubblica, in un contesto in cui il distanziometro resta uno degli strumenti principali per limitare l’impatto sociale del gioco d’azzardo
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