Sovvenzioni ippodromi 2020, il Consiglio di Stato: ‘No a ricorso Società Modenese’

Il Consiglio di Stato conferma il corretto operato del ministero dell’Agricoltura in merito ai criteri scelti per le sovvenzioni agli ippodromi nel 2020.

 

Il Collegio del Consiglio di Stati “condivide pienamente la statuizione del primo giudice secondo cui: ‘il criterio utilizzato dal Ministero è diretto proprio a valorizzare la reale capacità operativa di ciascun ippodromo ad organizzare le corse assegnate, garantendo il miglioramento tecnico organizzativo delle stesse e assicurando l’adeguamento e mantenimento delle strutture esistenti; al fine del conseguimento degli obiettivi esposti risulta, infatti, preposta la scelta di un valore medio, che tenga conto delle oscillazioni che possono verificarsi in un dato lasso temporale, mentre valori parametrati sulle singole giornate di corsa rischierebbero di creare effetti distorsivi e discriminatori tra le diverse Società di corse. Sotto tale profilo, dunque, le sovvenzioni tendono a rispecchiare l’effettività del servizio reso e dei costi sostenuti dalle società di corse, che risultano tanto meglio verificabili proprio in virtù della predeterminazione ministeriale del numero di giornate di corsa. Il modello parametrico di computo delle sovvenzioni, infatti, deve fondarsi – come in effetti si fonda – su dati certi e riscontrabili per assicurare equità nella distribuzione delle risorse e per conseguire la necessaria omogeneità al fine di dare maggiore certezza alle imprese del settore.'”.

Questa una delle motivazioni che ha portato il CdS, con sentenza, a respingere l’appello presentato dalla Società modenese per esposizioni fiere e corse di cavalli (che gestisce l’ippodromo della Ghirlandina di Modena) contro il ministero dell’Agricoltura, per la riforma della sentenza del Tar Lazio che nel 2024 aveva confermato la validità dei decreti sulle sovvenzioni spettanti per la stagione 2020 e il relativo calendario di corse di quell’anno.

I giudici sottolineano poi che “i decreti impugnati che disciplinano in via generale la concessione della sovvenzione per cui è causa sono a tutti gli effetti atti amministrativi a carattere generale, per cui ai sensi dell’art. 3, comma 2, della l. 241/1990 la motivazione non è richiesta. Per questi tipi di atti l’art. 12 della citata legge sul procedimento richiede invece la predeterminazione e pubblicazione da parte dell’amministrazione dei criteri e delle modalità, circostanza avvenuta nel caso in esame, alle quali la stessa deve attenersi in quanto si è auto vincolata.

Peraltro, come giustamente rilevato dal giudice di primo grado pur in difetto di un obbligo motivazionale, il provvedimento finale gravato in più punti specifica la necessità di erogare le sovvenzioni sulla base di parametri certi e riscontrabili, quali sono quelli considerati dal modello parametrico di computo delle sovvenzioni come emerge dai contenuti dell’Allegato A al provvedimento impugnato e pertanto non può dirsi privo di motivazione. Del resto, la ricorrente non ha specificamente indicato né tentato di indicare le ragioni per le quali la motivazione sottesa alla scelta del criterio non sarebbe reale”.