Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del Tar del Lazio sul diniego della proroga della concessione a Hippogroup Roma Capannelle.
Con una sentenza, il Consiglio di Stato respinge l’appello proposto da Hippogroup Roma Capannelle Srl contro la sentenza del Tar Lazio e ritenendo dunque legittimo il diniego di proroga della concessione dell’Ippodromo delle Capannelle.
Nelle sue motivazioni, il Consiglio di Stato conferma che le ragioni del rigetto erano già contenute nel preavviso: mancata o tardiva trasmissione del Pef e dei bilanci; necessità di dati completi per valutare l’equilibrio economico-finanziario; criticità del progetto legato agli investimenti (in particolare le torri faro, ritenendo che non serve una perfetta identità tra preavviso e provvedimento finale: è sufficiente coerenza sostanziale, qui pienamente rispettata.
Il CdS sottolinea dunque che Hippogroup ha trasmesso il Pef in ritardo rispetto ai termini assegnati e incompleto (mancanza di flussi di cassa e bilanci) e che queste carenze non sono formali ma impediscono all’amministrazione di valutare la sostenibilità della proroga.
Inoltre, dallo stesso Pef prodotto da Hippogroup emerge che l’investimento non è sostenibile e che richiederebbe un contributo pubblico. Questo costituisce motivo autonomo sufficiente a giustificare il diniego (atto plurimotivato).
Il CdS aggiunge che il secondo piano presentato da Hippogroup è stato depositato dopo la chiusura del procedimento e che è quindi irrilevante e non valutabile.
Il Consiglio chiarisce che gli investimenti richiesti (torri faro per la pista di trotto) erano già parte degli impegni assunti da Hippogroup; l’amministrazione non era tenuta a valutare soluzioni alternative (es. efficientamento energetico) proposte tardivamente; la presunta “inutilità sopravvenuta” dell’opera non risulta provata né coerente con gli atti precedenti.
Il Collegio sottolinea poi che chi chiede un provvedimento favorevole deve fornire tutti i dati necessari e nei tempi richiesti e che le criticità istruttorie sono imputabili a Hippogroup, non a Roma Capitale.
Non solo, diversamente da quanto sostenuto da Hippogroup Roma Capitale ha riavviato l’istruttoria e richiesto integrazioni; ha esaminato il progetto e interloquito con la società e ha quindi dato corretta esecuzione alla precedente sentenza del Tar.
Il CdS respinge anche le ulteriori censure di Hippogroup, come il richiamo al riequilibrio economico-finanziario (non applicabile senza documentazione completa); la dedotta illogicità o contraddittorietà dell’azione amministrativa; il richiamo all’art. 33 Cost. (continuità del servizio comunque garantita con altri affidamenti).





