Vlt, Consiglio di Stato: penali storiche valide ma solo al minimo edittale per i concessionari

Le penali restano valide anche dopo anni, ma il Consiglio di Stato ne impone il ricalcolo al minimo previsto.

 

Le penali per le concessioni Vlt possono essere applicate anche a distanza di anni, ma non in misura piena: devono essere ridotte al minimo previsto dalla convenzione. È questo il principio stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2200/2026, pubblicata il 17 marzo.

La decisione interviene su una lunga controversia relativa alle penali irrogate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per presunti inadempimenti nei livelli di servizio dei sistemi di gioco. I giudici amministrativi hanno chiarito in modo netto la natura giuridica di tali importi, qualificandoli come clausole penali contrattuali e non come sanzioni amministrative.

Una distinzione che ha effetti rilevanti: non si applicano infatti le garanzie tipiche del diritto sanzionatorio, come il termine quinquennale, ma il termine ordinario decennale. Inoltre, il semplice ritardo nell’azione dell’amministrazione non è sufficiente a far venir meno il diritto a richiedere le somme.

Sul piano dell’accertamento, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima l’impostazione seguita dall’amministrazione, confermando che gli inadempimenti possono essere valutati con riferimento ai singoli sistemi di gioco e che spetta al concessionario dimostrare l’eventuale impossibilità di adempiere per cause non imputabili.

Il punto decisivo riguarda però la quantificazione delle penali. Secondo i giudici, l’importo complessivo applicato risulta “manifestamente eccessivo”. A incidere sono soprattutto il notevole lasso di tempo trascorso tra i fatti contestati e la loro contestazione, oltre all’utilizzo di criteri di calcolo introdotti solo successivamente agli inadempimenti.

Da qui la scelta di intervenire con una riduzione equitativa: le penali devono essere ricalcolate applicando il minimo edittale previsto dalla convenzione, anche se inferiore rispetto a quello determinato sulla base dei criteri successivi.

La sentenza annulla quindi i provvedimenti impugnati, ma lascia aperta la possibilità per l’amministrazione di irrogare nuovamente le penali, purché nel rispetto di questo limite.

Un orientamento che potrebbe avere effetti più ampi sul contenzioso in materia di giochi pubblici: da un lato viene confermata la legittimità delle contestazioni anche per fatti risalenti nel tempo, dall’altro si introduce un argine significativo alla quantificazione delle somme, in nome del principio di proporzionalità.