La Corte tributaria di secondo grado respinge l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che i Ctd non debbano pagare Irpef, Iva e Irap sulla raccolta di gioco. Il commento dell’avvocato Daniela Agnello.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise ha accolto le domande dello studio legale Agnello e ha respinto l’appello promosso da Agenzia delle entrate avverso la sentenza dei giudici di Campobasso che avevano annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti di un Ctd al quale era stata richiesta la maggiore Irpef 2015 ponendo alla base del calcolo la raccolta scommesse presuntiva indicata da Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini dell’imposta unica.
Come correttamente rilevato dai giudici di primo grado il pagamento delle imposte dirette riguarda il bookmaker estero, unico effettivo percettore degli interi volumi di giocata.
Di conseguenza, è illegittimo l’avviso di accertamento diretto a chiedere al Ctd le imposte dirette, ancor di più se sono calcolate sulla base delle presunzioni operate dall’Agenzia delle dogane e monopoli in relazione all’imposta unica sulle scommesse.
In proposito la Corte di secondo grado ha osservato che la richiesta dell’Agenzia delle entrate di pagare la maggiore Irpef “è illegittima nei confronti del titolare del centro che percepisce solo semplici provvigioni che non costituiscono maggior reddito imponibile ai fini Irpef, Irap e Iva”.
La Corte aggiunge anche che “il Ctd è un semplice incaricato a ricevere in deposito dai clienti interessati e trasmettere a Stanley la totalità delle puntate versate dai clienti… sono previste semplici provvigioni a favore del broker”.
Il Collegio ritiene che “l’attività dei Ctd non determina alcun maggior reddito e, in quanto tale, non può essere assoggettata ad altra tassazione”.
Nel commentare la decisione della Corte, l’avvocato Daniela Agnello afferma: “E’ interessante osservare che Agenzia delle entrate e Agenzia delle dogane sono in netta contrapposizione e interpretano le norme diversamente per giustificare il proprio operato. Agenzia delle entrate fa riferimento all’art. 3 Dlgs. 504/1998 che a suo dire si applica anche ai Ctd legati a un operatore privo di concessione, poiché comunque gestiscono la raccolta scommesse. La stessa norma viene usata dall’Adm per sostenere la tesi inversa, escludere che sia estensibile ai Ctd non collegati al totalizzatore al fine di applicare ai Ctd il triplo della media provinciale ai fini dell’imposta unica”.
E così conclude: “In casi come questo diventa ancor più evidente che l’interpretazione dell’amministrazione finanziaria non è fondata sul dato normativo ma sull’interesse erariale. Auspico una lettura condivisa delle norme al fine di trovare una linea interpretativa comune tra amministrazioni e contribuente al fine di scongiurare imposizioni selettive, sanzionatorie e discriminatorie”.
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