Confermata la revoca delle licenze, rilasciate nel 2023, per l’installazione di apparecchi Vlt e la raccolta di scommesse in un locale di Benevento.
Il Tar Campania ha confermato la revoca delle licenze per l’installazione di apparecchi Vlt e la raccolta di scommesse in un locale di Benevento disposta dalla Questura per il rischio di infiltrazioni criminali.
La decisione del Tar arriva in seguito al ricorso del titolare dell’attività, che contestava il provvedimento del Questore del 30 settembre 2025, sostenendo che fosse “illegittimo e sproporzionato”. Il Tribunale Amministrativo ha sottolineato come le attività di gioco e scommesse siano soggette ad autorizzazione di polizia in base all’articolo 88 r.d. 18 giugno 1931, n. 773; la ragione è che in questo settore di attività sussiste il concreto rischio di contaminazioni criminali; da ciò deriva anche la previsione del potere di revoca “in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata” (articolo 10 r.d. citato) nonché “quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione” (articolo 11 r.d. citato).
Il ricorrente sosteneva che il provvedimento fosse illegittimo per difetto di istruttoria, poiché le motivazioni alla base della revoca erano antecedenti al rilascio delle licenze e già note all’amministrazione. Inoltre, affermava che i sospetti si riferissero a terze persone estranee alla sua attività, senza prove di relazioni concrete che potessero configurare un rischio effettivo di abusi.
Il Tar, tuttavia, ha precisato che la decisione del Questore non si basava su procedimenti antimafia precedentemente archiviati, ma sul fatto che il titolare intratteneva “rapporti d’affari con persone già gravate da precedenti penali e coinvolte in altre società sottoposte a sequestri preventivi”.
Respinto così il ricorso, con condanna al pagamento di 2mila euro di spese di giudizio oltre accessori di legge.





