Penali a concessionari giochi, CdS ribadisce: ‘Ricalcolare l’importo’

Il Consiglio di Stato ha disposto di nuovo il ricalcolo delle penali ai concessionari giochi per il mancato rispetto dei livelli di servizio.

 

Con una nuova sentenza di contenuto analogo, il Consiglio di Stato ha annullato le penali imposte dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli ad alcuni concessionari della rete telematica per giochi e scommesse relative ai periodi 2013-2014, disponendo la rielaborazione dei provvedimenti secondo quanto previsto dalle convenzioni di concessione e dalle disposizioni contrattuali.

Il giudice ha ritenuto che le violazioni contestate sussistono, ma le modalità di calcolo delle penali erano eccessive e in parte errate. Per questo motivo ha annullato i provvedimenti, lasciando però all’amministrazione la possibilità di rideterminare le penali in misura più proporzionata.

LA VICENDA – La convenzione di concessione del 2013 siglata tra i concessionari e Adm prevedeva specifici livelli di servizio da garantire nella gestione della rete telematica del gioco; penali contrattuali in caso di mancato rispetto di tali livelli.

Adm ha avviato procedimenti sanzionatori per presunti disservizi verificatisi tra il 2013 e il 2014, applicando penali molto elevate.

Tra le violazioni contestate figurano il mancato rispetto dei livelli di servizio della rete telematica, disservizi nella gestione delle piattaforme di gioco; mancato rispetto degli standard tecnici previsti dalla convenzione, problemi di integrità del software delle Vlt, una percentuale troppo alta di apparecchi risultava con anomalie nel software, ritardi nella trasmissione dei dati contabili.

Le società hanno impugnato le penali davanti al Tar Lazio, che ha respinto i ricorsi. Da qui l’appello al Consiglio di Stato, che ha stabilito che le penali previste dalla convenzione non sono sanzioni amministrative, ma clausole penali contrattuali.

Quindi non si applica la disciplina delle sanzioni amministrative (legge 689/1981); si applicano le regole civilistiche sulla clausola penale (art. 1382 c.c.).

Inoltre, secondo il giudice l’amministrazione non deve dimostrare il danno concreto causato dal disservizio ma è sufficiente dimostrare l’inadempimento agli obblighi della convenzione. Una volta contestato il disservizio spetta al concessionario dimostrare di aver adempiuto correttamente o che il disservizio non dipende da lui.

Nella sentenza il Consiglio di Stato individua diversi problemi, tra cui che le penali sono state applicate con forte ritardo, che i criteri generali per quantificare le penali sono stati stabiliti da Adm solo nel 2021, quindi molto dopo le violazioni e che esse sono di “importo manifestamente eccessivo”. C’era poi stato un errore nel tetto massimo delle penali, nel senso che Adm lo aveva calcolato sommando i compensi di Awp e Vlt.

Il Consiglio di Stato ha stabilito che il limite dell’11 percento deve essere calcolato separatamente per ciascun sistema di gioco.

Ancora, il CdS evidenzia un errore nel calcolo delle anomalie dei terminali. Per l’integrità del software la penale scatta solo se le anomalie superano il 50 percento degli apparecchi verificati.

 

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