Dopo la Relazione al Parlamento sui Comuni in crisi finanziaria della Corte dei Conti, nuove prese di posizioni dell’amministrazione comunale di Campione d’Italia e del gruppo di opposizione Campione 2.0.
Non si placa la polemica politica, anche se concentrata su un quesito essenzialmente tecnico, in merito al perdurare, o meno, dello stato di dissesto del Comune di Campione d’Italia. Dopo la Relazione al Parlamento sui Comuni in crisi finanziaria della Corte dei Conti (il titolo esteso è Relazione al Parlamento della Corte dei Conti – Sezione delle autonomie, sui Comuni in situazioni di crisi finanziaria; i casi del 2024, il primo semestre del 2025, la variazione dello stock e le procedure attive” l’amministrazione comunale prende infatti nuovamente posizione, e con un comunicato “urgente”, per precisare che essa, allegata alla deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie n. 3/Sezaut/2026/Frg,”fotografa la situazione dei comuni italiani interessati da procedure di dissesto o riequilibrio finanziario alla data del 31 dicembre 2024. Alla stessa data, il Comune di Campione d’Italia si trovava ancora all’interno del quinquennio di risanamento, percorso che risulta oggi concluso“.
E rincara assicurando che “Il Comune di Campione d’Italia non è più in stato di dissesto finanziario“, tanto che “l’ennesima conferma arriva anche dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, che in data 12 marzo 2026 ha fornito chiarimenti in merito alla situazione dell’ente. In risposta al quesito relativo alla possibilità di considerare il Comune fuori dal dissesto, nonostante la gestione liquidatoria dell’Organismo Straordinario di Liquidazione non sia ancora conclusa, il Ministero ha precisato che la procedura di risanamento deve ritenersi terminata.
Nel documento ufficiale si legge infatti che “la procedura di risanamento, ai sensi dell’art. 265 del Tuel, deve ritenersi conclusa alla data del 31 dicembre 2023; diversamente, la procedura di liquidazione e pagamento della massa passiva, in capo all’Organismo Straordinario di Liquidazione, termina con l’approvazione del rendiconto della gestione previsto all’art. 256, comma 11, del Tuel”.
LA POSIZIONE DI CAMPIONE 2.0 – Letto il comunicato, non si fa attendere una corposa e dettagliata replica dei consiglieri di Campione 2,0 Simone Verda e Gianluca Marchesini, che “consigliano” di trasmetterne copia alla Corte dei Conti di Milano “con un’accompagnatoria che richieda la conferma o la smentita del vostro annuncio. Dopo di che, se arriverà una conferma della Corte, ci allineeremo anche noi. Non basta certo la vostra voce, infatti, a cancellare le opposte affermazioni delle recenti Relazioni della Corte dei Conti pubblicate in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026.”
E scendono poi nel tecnico, invitando a prestare “attenzione a questi atti menzionati dalla corte dei Conti:
- “450 19/12/2025 Gest Campione d’Italia CO L. 29 luglio 2021, n. 108 di conv. D.L. 31 maggio 2021, n. 77 Ricognizione dei progetti del Pnrr”.
- “416 05/12/2025 Prsp Campione CO Art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005 Misure consequenziali alla deliberazione n. 300/2025/Prsp”.
La deliberazione 300/2025/Prsp, per come risulta dall’allegato dedicato, riguarda il Comune di Spessa (Pv) ed accerta irregolarità e un disavanzo di amministrazione, con prescrizione di misure correttive e di ripiano; nel prospetto riepilogativo della Relazione di controllo 2025, per Campione (CO) è indicata l’adozione di “misure consequenziali” rispetto a quella deliberazione 300/2025/Prsp, senza ulteriori dettagli di merito nel riepilogo stesso.
Dunque:
- Campione d’Italia è oggetto di una pronuncia ‘Prsp’ per ‘misure consequenziali alla deliberazione n. 300/2025/Prsp’, adottata nell’alveo dei controlli ex art. 1, commi 166 e ss., L. 266/2005, tipicamente attivati a fronte di squilibri e criticità contabili che pregiudicano la sana gestione e gli equilibri di bilancio.
- Nelle stesse tabelle, la Sezione segnala che specifiche ricognizioni Pnrr sono state orientate agli enti ‘in procedura di dissesto o di riequilibrio’ (tra cui ricade anche Campione per la ricognizione 450/2025/Gest), indizio ulteriore dello status di sorvegliato speciale sul piano della tenuta finanziaria, sebbene il Pnrr non sia il cuore del problema.
Se ci fidassimo della narrazione ufficiale di voi amministratori comunali, la cassa di Campione d’Italia godrebbe di ottima salute: un leggero raffreddore di bilancio, nulla che un comunicato stampa e un paio di ottimizzazioni non possano risolvere. Peccato che, sul palcoscenico contabile, entrino in scena gli atti della Corte dei conti con il loro prosaico copione: pronunce ‘Prsp’ e “misure consequenziali” rivolte a Campione nell’ambito dei controlli ex L. 266/2005, l’armamentario usato quando emergono irregolarità idonee a compromettere gli equilibri e a imporre aggiustamenti correttivi, non quando va tutto a gonfie vele. È il classico contrasto tra il ‘va tutto bene’ della tribuna politica e il “qui ci sono squilibri da rimuovere” della contabilità pubblica. E nei conti, si sa, l’applausometro non fa testo: contano gli accantonamenti, i flussi di cassa, i fondi obbligatori e i disavanzi da ripianare, come ricorda la stessa deliberazione-architrave 300/2025/Prsp che la Sezione richiama a paradigma quando pretende ripiani, fondi perdite, Fgdc e stop all’uso improprio dell’anticipazione di tesoreria per coprire falle strutturali.
Per togliere ogni dubbio sul ‘genere’ della vicenda, la Relazione annuale della Sezione spiega che il filtro Prsp serve proprio a intercettare quelle criticità ricorrenti (accantonamenti mancanti, ritardi di pagamento con obbligo di Fgdc, uso non fisiologico dell’anticipazione di tesoreria) che producono risultati di amministrazione gonfiati e, alla prova dei conti, disavanzi da ripianare. Non è l’album dei comuni virtuosi; è l’elenco di chi deve rimettere i bilanci in carreggiata con misure tempestive e verificabili. Nel medesimo quadro, la Sezione ricorda che in Lombardia convivono enti in riequilibrio e in dissesto, con entrate e uscite dalla procedura durante l’anno: lo scenario è quello di una vigilanza serrata sulle situazioni fragili, non di un quieto vivere amministrativo.
Infatti, cosa dicono le carte (non i comunicati)?
Il nome di Campione d’Italia compare nelle deliberazioni Prsp della Sezione regionale di controllo, cioè nel perimetro dei controlli ex art. 1, commi 166 e ss., L. 266/2005, attivati quando emergono squilibri che compromettono la sana gestione e impongono misure correttive: il riferimento è alla voce ‘Prsp Campione (CO)’ depositata il 5 dicembre 2025. In più, Campione è associato a “misure consequenziali” rispetto alla deliberazione-quadro n. 300/2025/Prsp, che la Sezione ha usato come paradigma di irregolarità generatrici di disavanzo e obblighi di ripiano. Traduzione: non è l’anticamera del premio ‘Comune virtuoso’. È il corridoio dei malati gravi di bilancio.
La 300/2025/Prsp, assunta a modello per i casi consimili, ha accertato tre criticità che, sommate, fanno esattamente “odore di dissesto”: uso non fisiologico dell’anticipazione di tesoreria non chiusa a fine esercizio (cioè liquidità strutturalmente in sofferenza), mancata costituzione del fondo perdite partecipate, e mancata costituzione del Fondo di garanzia debiti commerciali (Fgdc). Risultato: sovrastima del risultato di amministrazione e formazione di un disavanzo da ripianare ex art. 188 Tuel entro termini perentori. Questo è l’abc del pre-dissesto, se non del dissesto conclamato.
La Relazione annuale della Sezione, a sua volta, mette il faro su due ‘sintomi’ che trasformano i sorrisi in disavanzi: accantonamenti Fcde insufficienti e conseguente sovrastima del risultato, con disavanzo sostanziale dopo il ricalcolo; e regole stringenti su cassa vincolata/anticipazione di tesoreria, la cui deroga non vale per enti in dissesto. Sono segnali che il medico contabile non confonde con un raffreddore.
Infine, quando un Comune è richiamato a “misure consequenziali” ex art. 148-bis Tuel e art. 1, comma 166, L. 266/2005, lo scenario operativo è sempre lo stesso: entro 60 giorni vanno adottati i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e ripristinare gli equilibri, pena il blocco dei programmi di spesa privi di copertura o sostenibilità. Non è un invito a cena: è un cartellino giallo molto vicino al rosso.
In caso di mancato rispetto del termine di 60 giorni, la Corte accerta formalmente l’inadempienza e ne dà comunicazione all’organo consiliare e al Prefetto, con possibile attivazione dei poteri sostitutivi e, nei casi più gravi, lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario. Si applicano inoltre stringenti limitazioni gestionali: divieti o moratorie su nuova spesa non obbligatoria, forti vincoli alle assunzioni e all’indebitamento, oltre alla sospensione degli atti privi di copertura o sostenibilità. Sul piano contabile, l’inerzia aggrava il disavanzo ‘sostanziale’, impone manovre correttive più onerose (riallineamento degli accantonamenti, ripiano pluriennale ex art. 188 Tuel) e può esporre gli amministratori a profili di responsabilità per danno erariale per omessa adozione dei correttivi.
Qual è cuore tecnico del ‘perché’ (e perché smentisce i proclami)?
- Anticipazione di tesoreria ‘perennemente aperta’: se non si chiude al 31 dicembre, da fisiologica tampone diventa debito mascherato e indice di cassa cronicamente in affanno. La Sezione lo indica come irregolare e spia di squilibrio strutturale. È uno dei mattoni che reggono l’ipotesi di dissesto.
- Fondi obbligatori mancanti: niente accantonamento per perdite delle partecipate e niente Fgdc quando i ritardi/doveri di riduzione del debito residuo lo impongono. Somma zero negli accantonamenti oggi significa disavanzo domani, perché il risultato ‘apparente’ viene ridotto ex post. Anche questo è un marchio tipico delle pronunce che accompagnano i dissesti.
- Fcde insufficiente e risultato gonfiato: la Sezione lo cita tra gli errori ricorrenti che generano ‘disavanzi sostanziali’ dopo il ricalcolo. Se servisse un titolo, sarebbe: ‘La verità contabile prima o poi presenta il conto’.
- Vincoli di cassa e dissesto: le deroghe all’uso della cassa vincolata non valgono per enti in dissesto. Se devi invocare la deroga per pagare il presente, è difficile sostenere che il futuro non scricchioli.
Gli amministratori possono dire che va ‘tutto sotto controllo’; la Corte, invece, compila un bugiardino con posologia da pronto soccorso: chiudere l’anticipazione di tesoreria a fine esercizio, costituire i fondi obbligatori, ricalcolare il risultato e ripianare il disavanzo con delibera, subito. È la checklist che accompagna i Comuni in dissesto o in rotta di collisione con esso. E se Campione è finito nelle ‘Prsp’ con “misure consequenziali” al caso-scuola 300/2025, significa che l’orologio dei correttivi sta già ticchettando. In contabilità pubblica, gli slogan non fanno cassa: gli accantonamenti sì…
Morale: a Campione si può pure negare l’evidenza, ma la contabilità è una scienza esatta con poca pazienza per le metafore. Se la Corte ti colloca nel perimetro delle ‘misure consequenziali’ e ti sottopone a ricognizioni tipiche degli enti in dissesto/riequilibrio, il messaggio non è “state benone”, bensì “mettete in fila fondi, residui, cassa vincolata e ripiani, subito e per davvero”. L’uscita dalla scena del ‘disastro finanziario’ non si prova col comunicato: si conquista con delibere di ripiano, accantonamenti a norma e chiusura dell’anticipazione entro l’esercizio”.





