Gioco online: per l’avvocato generale l’insolvenza extra Ue non ferma il sequestro dei conti

Il caso nasce da una controversia sul gioco online tra una giocatrice tedesca e una società con sede a Curaçao.

L’insolvenza di una società con sede fuori dall’Unione europea non impedisce automaticamente il sequestro dei conti bancari previsto dal diritto Ue. È quanto emerge dalle conclusioni dell’Avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, Rimvydas Norkus, presentate nella causa C-716/24, che riguarda proprio il rapporto tra procedure di insolvenza aperte in Stati terzi e ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari.

Il caso nasce in Germania e coinvolge una società di gioco online con sede a Curaçao. Una cittadina residente nel Paese aveva ottenuto dal tribunale di Francoforte una sentenza esecutiva che le riconosceva il diritto al rimborso di oltre 57 mila euro per perdite subite giocando su una piattaforma online gestita dalla società. Per recuperare la somma, la donna ha chiesto ai giudici tedeschi di utilizzare l’ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari, uno strumento introdotto dal regolamento Ue n. 655/2014 che consente ai creditori di bloccare temporaneamente fondi presenti su conti bancari in altri Stati membri, evitando che il debitore li trasferisca o li ritiri prima dell’esecuzione della sentenza.

Secondo la ricorrente, la società poteva avere conti bancari a Cipro, anche perché parte delle operazioni finanziarie legate al gioco online transitava attraverso società con sede sull’isola. Per questo aveva chiesto sia informazioni sui conti bancari sia l’eventuale sequestro delle somme presenti. Nel frattempo, però, è emerso che nei confronti dell’operatore di gioco online era stata avviata una procedura di insolvenza a Curaçao.

Da qui è nato il dubbio giuridico che ha portato la questione davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Il regolamento europeo sul sequestro conservativo sui conti bancari stabilisce infatti che la procedura non si applica ai crediti nei confronti di un debitore sottoposto a procedura di insolvenza. Tuttavia, resta da chiarire se questa esclusione riguardi solo le procedure aperte negli Stati membri dell’Unione europea oppure anche quelle avviate in Stati terzi e poi riconosciute dal diritto nazionale di uno Stato membro.

Nelle sue conclusioni l’Avvocato generale ha chiarito che l’esclusione prevista dal regolamento europeo deve essere interpretata in modo limitato alle procedure di insolvenza disciplinate dal diritto dell’Unione, cioè quelle aperte negli Stati membri e regolate dal regolamento europeo sulle insolvenze. Una procedura di insolvenza aperta in uno Stato terzo, come nel caso di Curaçao, e riconosciuta dal diritto nazionale di uno Stato membro non impedisce automaticamente l’emissione di un’ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari.

Secondo l’Avvocato generale, interpretare la norma in modo diverso rischierebbe di creare una frammentazione nell’applicazione del diritto europeo. L’utilizzo dell’ordinanza europea di sequestro conservativo potrebbe infatti dipendere dalle diverse regole nazionali con cui gli Stati membri riconoscono le procedure di insolvenza straniere, con il risultato che lo stesso strumento potrebbe essere utilizzato in alcuni Paesi dell’Unione ma non in altri.

Le conclusioni non sono vincolanti, ma spesso anticipano l’orientamento della Corte. La decisione dei giudici di Lussemburgo potrebbe avere effetti rilevanti anche per altri casi simili, soprattutto nei settori, come quello del gioco online, in cui molte società hanno sede fuori dall’Unione ma operano con conti o flussi finanziari all’interno del mercato europeo.

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