Decreto Mef su lotterie, ok del CdS ma ‘chiarire variazioni di fasce prezzo’

Il Consiglio di Stato esprime il suo parere favorevole allo schema di decreto del Mef sulle lotterie, con alcune osservazioni, tra cui quelle sulle fasce di prezzo.

 

Parere favorevole, a che se con qualche osservazione, del Consiglio di Stato allo schema di decreto ministeriale recante “Regolamento generale delle lotterie ad estrazione differita anche con partecipazione a distanza, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41”, un decreto che “razionalizza, coordina e aggiorna le diverse disposizioni regolamentari preesistenti contenute, in particolare, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 (Approvazione del regolamento delle lotterie nazionali “Solidarietà Nazionale”, “Lotteria di Merano” e “Italia”);  persegue lo scopo, sempre nel perimento tracciato dalle fonti primarie, di definire una procedura standard per l’effettuazione degli adempimenti necessari alla realizzazione dei servizi e all’individuazione delle emittenti televisive che assicurino l’abbinamento della lotteria ad una trasmissione televisiva” ed “è finalizzato al chiarimento degli aspetti definitori e dei meccanismi generali che governano il prodotto, le specifiche di fruizione del gioco attraverso il canale fisico e quello a distanza nonché altri aspetti di carattere generale”.

Tra i rilievi più interessanti, nel parere espresso, il CdS rileva che “nella relazione Air risulta carente – come evidenziato anche dalla valutazione del Nuvir – un’analisi circostanziata delle criticità e delle problematiche collegate agli obiettivi che con l’iniziativa normativa si intendono superare. L’analisi avrebbe dovuto chiarire in particolare le motivazioni, soprattutto di carattere economico e sociale, in ragione delle quali l’amministrazione ritiene necessario intervenire. Ciò al fine di assicurarsi che la decisione di introdurre una nuova norma fosse fondata sull’esame di problemi rilevati e puntualmente documentati”

Inoltre, “nenendo agli indicatori, nella relazione Air non risultano fornite informazioni circa la distribuzione numerica e geografica dei biglietti venduti tra le diverse reti di vendita. Tali dati avrebbero potuto esprimere la preferenza per l’uno o l’altro punto vendita e, quindi, consentire di meglio indirizzarne la distribuzione. Parimenti non viene indicata la distribuzione nel tempo delle vendite in questione né vengono illustrati dati statistici ricavabili dalla raccolta delle informazioni in possesso dell’affidatario del servizio né, tanto meno, stime derivanti dall’osservazione critica dei dati relativi agli anni passati”.

Per quanto riguarda poi l’opzione, infine prescelta, di “adottare una “fascia di prezzo” (in luogo del prezzo fisso) del biglietto – preso atto di quanto in merito puntualizzato nella relazione Air – si rileva che questa non contiene spiegazioni circa i motivi che hanno indotto l’amministrazione (i.e.: in conseguenza di quali analisi quantitative) a determinare l’intervallo di prezzo di ciascun biglietto (da 1 a 100 euro cd.) e quali siano le previsioni di vendita concretamente attese”.

Inoltre, “la Sezione osserva che, nel complesso, le analisi svolte nella relazione Air rendono lo schema di regolamento formalmente conforme alla normativa primaria. Tuttavia deve sottolinearsi che dette analisi appaiono, al contempo, sostanzialmente deficitarie di una effettiva valutazione di impatto, in termini di efficacia (idoneità dell’intervento normativo a realizzare effettivamente gli obiettivi) e di efficienza (ad esempio, garanzia di un maggiore gettito fiscale). Sul punto anche la valutazione del Nuvir rappresenta che la relazione è carente sia di un’illustrazione dei cambiamenti, rispetto allo status quo, derivanti dall’introduzione dello schema di provvedimento sia dei discendenti effetti attesi per i destinatari diretti e indiretti”.