In Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la sentenza della Corte di giustizia europea sui risarcimenti dopo avere perso su un sito di gioco illegale.
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è stata pubblicata la sentenza della Corte di giustizia europea sulle responsabilità dei dirigenti di società che offrono giochi online senza la concessione richiesta dalla normativa nazionale e sulla legge applicabile per il risarcimento delle perdite subite dai giocatori.
Il caso riguarda un giocatore austriaco, che aveva partecipato a giochi online organizzati da una società maltese. A fronte delle perdite subite, pari a oltre 18mila euro, il giocatore ha citato in giudizio davanti ai tribunali austriaci i due amministratori della società, chiedendo il rimborso, sulla base della “responsabilità da fatto illecito”. Questi ultimi contestavano la competenza dei giudici austriaci e sostenevano che il danno e il fatto causale fossero localizzati a Malta, dove la società era domiciliata e operava.
Intervenendo sulla materia, la Corte di giustizia ha stabilito che “l’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (Ce) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, deve essere interpretato nel senso che: un’azione per responsabilità da fatto illecito intentata nei confronti dei dirigenti di una società per violazione di un divieto imposto da una normativa nazionale di offrire al pubblico giochi d’azzardo senza disporre di una concessione a tal fine non rientra nella categoria delle obbligazioni extracontrattuali che derivano dal diritto delle società, ai sensi di tale disposizione“. Inoltre, “l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 864/2007 deve essere interpretato nel senso che: nell’ambito di un’azione di risarcimento per perdite subite in occasione della partecipazione a giochi d’azzardo online offerti da una società in uno Stato membro in cui essa non disponeva della concessione richiesta, il danno subito da un giocatore si considera verificatosi nello Stato membro in cui quest’ultimo ha la sua residenza abituale“.
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