Licenza scommesse negata, Consiglio di Stato accoglie l’appello di Viminale e Questura reggina

Con un’ordinanza, il Consiglio di Stato interviene sul caso di una licenza scommesse negata a Reggio Calabria, capovolgendo la decisione del Tar.

 

“La valutazione rimessa alla Questura ai fini del rilascio della licenza per l’esercizio di raccolta scommesse, ai sensi dell’articolo 88 del r.d. 18 giugno 1931, n.773, è autonoma rispetto a quella compiuta dal Prefetto ai fini dell’adozione dell’interdittiva antimafia, e non può risentire delle sorti di quest’ultima: pertanto, i medesimi elementi di controindicazione che hanno determinato l’informativa prefettizia ben possono essere ritenuti ostativi al rilascio della licenza nonostante la sopravvenuta ammissione dell’impresa al controllo giudiziario (e la conseguente sospensione dell’efficacia dell’informativa stessa)” e inoltre “non sussiste il pregiudizio grave e irreparabile paventato dalla parte ricorrente in primo grado, atteso che il controllo giudiziario, consentendo la prosecuzione dell’attività imprenditoriale, rende ex se insussistente il periculum in mora ritenuto dal primo giudice, non essendovi rischi di sopravvivenza dell’impresa che può medio tempore continuare a svolgere l’attività di bar”.

Queste le motivazioni che hanno portato il Consiglio di Stato, con un’ordinanza, ad accogliere l’appello cautelare proposto dal Ministero dell’Interno e dalla Questura di Reggio Calabria contro l’ordinanza del Tar Calabria che aveva invece accolto l’istanza cautelare di una ditta individuale titolare di un bar che intende svolgere attività di raccolta scommesse, attività che richiede la licenza di pubblica sicurezza prevista dall’art. 88 del Tulps (r.d. 773/1931) rilasciata dalla Questura. La Prefettura aveva adottato un’informativa antimafia interdittiva nei confronti dell’impresa e sulla base degli stessi elementi indiziari, la Questura aveva negato la licenza per l’attività di raccolta scommesse. Successivamente l’impresa era stata ammessa al controllo giudiziario, misura che sospende l’efficacia dell’interdittiva antimafia e consente la prosecuzione dell’attività economica sotto vigilanza del tribunale.

La ditta aveva quindi impugnato il diniego davanti al Tar Calabria, chiedendo una sospensione cautelare del provvedimento e da parte sua il Tar aveva accolto la richiesta cautelare, ritenendo che la sospensione dell’interdittiva e il rischio di danno economico giustificassero la tutela provvisoria.
Ma il Consiglio di Stato ha dato ragione al ministero dell’Interno e alla Questura, che avevano proposto appello cautelare, ritenendo che l’ammissione al controllo giudiziario permette all’impresa di continuare l’attività economica e che nel caso specifico la ditta può continuare a gestire il bar, anche senza l’attività di scommesse. Quindi, non vi è un rischio immediato per la sopravvivenza dell’impresa e non sussiste il periculum in mora che il Tar aveva invece ritenuto presente.
In sostanza, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il Tar abbia erroneamente concesso la sospensione del diniego della licenza per la raccolta scommesse. La Questura può negare la licenza anche se l’interdittiva antimafia è sospesa per effetto del controllo giudiziario, perché la sua valutazione è autonoma. Inoltre non sussiste un danno grave e irreparabile, poiché l’impresa può continuare a svolgere l’attività principale di bar.
Il Consiglio di Stato ha dunque non solo respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado ma anche ordinato che “a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito”.

 

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