Il Tar Napoli annulla il provvedimento di revoca della licenza Tulps per la raccolta scommesse.
Perché una revoca della licenza ex art. 88 Tulps per l’esercizio della raccolta scommesse sia legittima, la stessa deve essere basata su fatti nuovi e non già conosciuti o conoscibili al momento del rilascio della licenza; deve essere adottata considerando le osservazioni difensive dell’interessato e deve essere proporzionata e supportata da un concreto rischio per l’ordine pubblico.
Queste le motivazioni che hanno portato il Tar di Napoli, con sentenza, ad accogliere il ricorso del titolare di un attività di raccolta scommesse, annullando il provvedimento con cui la Questura gli aveva revocato la licenza.
Il Tar ha ritenuto illegittima la revoca della licenza per tre principali ragioni. Innanzitutto, la mancanza dei presupposti per la revoca. Il Tar evidenzia in proposito che la revoca di un provvedimento amministrativo è possibile solo se emergono fatti nuovi, oppure intervengono sopravvenuti motivi di interesse pubblico, oppure vi è un mutamento della situazione di fatto.
Ma nel caso concreto tutti gli elementi utilizzati dalla Questura per revocare la licenza erano già noti o conoscibili al momento del rilascio della licenza (aprile 2025), come vecchie denunce o procedimenti penali (2003-2014); controlli di polizia risalenti nel tempo; una posizione debitoria verso lo Stato; un precedente diniego di licenza per recupero crediti.
Poiché non si tratta di fatti sopravvenuti, la revoca è stata adottata in violazione della normativa sulla revoca degli atti amministrativi.
Il secondo motivo è la mancata valutazione delle osservazioni del ricorrente, che durante il procedimento aveva fornito chiarimenti su tutte le circostanze contestate, ad esempio: assoluzione per il reato di stalking e condanna lieve per lesioni risalenti a vicende familiari ormai superate; prescrizione per il reato edilizio; denuncia per gioco abusivo riferita a quando era solo dipendente; episodio degli strumenti da scasso collegato a una occupazione studentesca; pochi controlli di polizia (7 in 15 anni, ultimo nel 2017).
Il Tar evidenzia dunque che l’amministrazione non ha considerato né valutato queste spiegazioni nella motivazione del provvedimento, rendendo l’atto carente di istruttoria e motivazione.
Terzo motivo, la sproporzione della misura. Il giudice amministrativo ritiene infatti che i fatti richiamati sono molto risalenti nel tempo; non dimostrano un rischio attuale per l’ordine e la sicurezza pubblica; erano già valutabili al momento del rilascio della licenza.
Il giudice ha dunque annullato il provvedimento di revoca e condannato l’amministrazione al pagamento delle spese.
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