Slot e scommesse nello stesso locale: la Corte d’Appello di Napoli conferma l’obbligo della licenza ex art.88 e sanzioni.
Slot e scommesse nello stesso locale richiedono la licenza prevista dall’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. A ribadirlo è la Corte d’Appello di Napoli, che ha confermato le sanzioni nei confronti dei gestori di alcune slot installate in un punto scommesse privo della necessaria autorizzazione di polizia.
La vicenda nasce a Marcianise, in provincia di Caserta, dove Guardia di Finanza e funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avevano accertato la raccolta di scommesse sportive all’interno di un locale senza licenza ex articolo 88 Tulps. Nel punto vendita erano presenti anche apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (Awp), circostanza che ha portato alla contestazione delle violazioni e alle relative sanzioni amministrative.
I gestori avevano sostenuto che il locale fosse regolarmente autorizzato come sala giochi, richiamando la licenza ex articolo 86. Una tesi che però non ha convinto i giudici di secondo grado. La Corte ha chiarito che, quando in un esercizio aperto al pubblico viene svolta attività di raccolta scommesse, la licenza ex articolo 88 è imprescindibile e non può essere sostituita da altre autorizzazioni. La presenza delle slot, in un contesto in cui si effettuano scommesse, rende necessario il titolo specifico rilasciato dalla Questura.
Secondo i giudici, non rileva solo la qualificazione formale del locale, ma l’attività concretamente esercitata. Gli accertamenti, tra cui la presenza di palinsesti, quote e strumenti per la raccolta delle giocate, hanno dimostrato che nel locale si svolgeva attività di betting a tutti gli effetti. Da qui la conferma delle sanzioni già validate in primo grado.
La sentenza rafforza un orientamento ormai consolidato: negli esercizi “ibridi”, dove coesistono apparecchi da intrattenimento e scommesse, gli obblighi autorizzatori si cumulano. Inoltre, viene ribadito che sugli operatori grava un preciso dovere di verifica: la buona fede non è sufficiente a escludere la responsabilità, se non si dimostra un errore inevitabile.





