Sale bingo chiuse per Covid, Tar Lazio: ‘Canone non è dovuto’

Il Tar del Lazio accoglie il ricorso di alcuni operatori bingo e stabilisce che nessun canone è dovuto durante il periodo forata delle sale a causa del Covid.

 

Nessun canone è dovuto per il periodo di chiusura forzata delle sale Bingo (gennaio–giugno 2021), mentre per il periodo successivo, il canone previsto dalla legge deve essere disapplicato perché contrario al diritto dell’Unione europea. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrà rideterminare un’indennità equa, non forfettaria, secondo i criteri indicati dalla Corte di Giustizia Ue.

Lo ha stabilito il Tar del Lazio, accogliendo con sentenza il ricorso di alcune societè concessionarie che contestavano la richiesta dell’Agenzia di versare il canone mensile per la proroga tecnica delle concessioni Bingo previsto dalla legge n. 178/2020, anche durante il periodo di chiusura obbligatoria per Covid-19 (gennaio–giugno 2021) e nella misura fissa stabilita dalla legge, ritenuta eccessiva e non proporzionata.
Nel motivare la sua decisione, il tribunale richiama il proprio orientamento già consolidato, ossia che le sale Bingo erano chiuse per factum principis (provvedimenti autoritativi legati alla pandemia). L’art. 69 del d.l. 18/2020 prevede che non è dovuto il canone per tutto il periodo di sospensione dell’attività. Secondo i giudici, pretendere il pagamento in assenza di attività violerebbe il principio di sinallagmaticità del rapporto concessorio.

Il Tar applica poi i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 20 marzo 2025 (cause riunite C-728/22, C-729/22 e C-730/22), chiarendo che le proroghe tecniche delle concessioni devono rispettare la direttiva 2014/23/Ue; non è legittima una modifica unilaterale delle concessioni senza nuova gara; non è compatibile con il diritto Ue un canone fisso e forfettario, uguale per tutti, non parametrato ai ricavi effettivi.

 

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