Respinto il ricorso: confermate distrazioni patrimoniali e irregolarità contabili nella gestione della società fallita.
La Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna dell’ex amministratore di una società attiva nel settore dei giochi e delle scommesse, dichiarata fallita, ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. Con il rigetto del ricorso, la Suprema Corte ha chiuso il procedimento rendendo irrevocabile la pronuncia di colpevolezza.
La vicenda nasce dal fallimento della società e dalle irregolarità emerse nella gestione contabile. In Appello i giudici avevano già ridimensionato parzialmente il quadro accusatorio, escludendo la bancarotta documentale “specifica” legata alla sottrazione dei libri contabili, successivamente consegnati al curatore fallimentare, anche se in ritardo. Confermata invece la responsabilità per bancarotta documentale generica e per una distrazione patrimoniale pari a 979 euro. Prescritto il reato di omesso deposito delle scritture.
Al centro dell’inchiesta la tenuta della contabilità, giudicata irregolare al punto da non consentire una ricostruzione chiara e completa delle vicende patrimoniali della società. In particolare, non era stato possibile chiarire la sorte di un credito di circa 267 mila euro né individuare con precisione la destinazione di alcune somme indicate in bilancio. Secondo i giudici, la semplice esistenza delle scritture non è sufficiente a escludere la responsabilità se queste risultano redatte in modo tale da rendere impossibile ricostruire il patrimonio e i movimenti societari.
La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: per la bancarotta documentale generica è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza di tenere le scritture in modo irregolare con la prevedibile conseguenza di ostacolare la ricostruzione contabile. Non occorre dimostrare un intento specifico di danneggiare i creditori.
Quanto alla distrazione delle somme, la successiva restituzione alla curatela non è stata ritenuta idonea a escludere il reato. La Corte ha chiarito che la cosiddetta “bancarotta riparata” opera solo se la reintegrazione del patrimonio avviene prima della dichiarazione di fallimento. Nel caso esaminato, il versamento è intervenuto quando il reato si era già perfezionato.
I giudici hanno inoltre ricordato che la bancarotta fraudolenta è un reato di pericolo: non è necessario che il danno ai creditori si realizzi concretamente, ma è sufficiente che la condotta sia idonea a metterne a rischio le garanzie patrimoniali. Con il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali, la decisione diventa definitiva e conferma l’orientamento rigoroso della giurisprudenza in materia di tutela dei creditori nelle procedure fallimentari.





