Sovvenzioni società di corse, Tar Lazio: ‘Corretto usare dati 2019, 2022 e 2023’

Il Tar del Lazio respinge il ricorso presentato contro i criteri utilizzati dal Masaf, all’epoca Mipaaf, per determinare le sovvenzioni a favore dell’Ippodromo di Cesena.

 

I criteri utilizzati dal Mipaaf (oggi Masaf) per determinare le sovvenzioni spettanti nel 2024 all’Ippodromo da Cesena erano legittimi e dunque correttamente aveva fatto il ministero a prendere come dati quelli relativi al 2019, al 2022 e al 2023. Lo sentenzia il Tar Lazio, respingendo il ricorso della società di gestione dell’ippodromo.

LA VICENDA – In dettaglio, la Hippogroup Cesenate Spa aveva impugnato il decreto direttoriale del Mipaaf con il quale era stato determinato, per l’anno 2024, per l’Ippodromo di Cesena, l’importo della sovvenzione nella misura di 814.995,14, Iva. compresa, sulla base dei dati ricavati dal triennio 2019, 2022 e 2023 (in, particolare, nel 2019 erano state riconosciute n. 31 giornate, nel 2022 n. 29 giornate e nel 2023 n. 29 giornate, per una media di 29,666 giornate), con conseguente applicazione dello scaglione più basso in luogo di quello più alto, ricavabile invece dai dati del triennio 2017 – 2019.

A suo dire, “l’applicazione del predetto parametro sarebbe stata manifestamente illegittima per irragionevolezza, sproporzione e disparità di trattamento”, dal momento che, con il Decreto Direttoriale prot. 0165629 del 20 marzo 2023 – con cui è stata approvata la determinazione della sovvenzione assegnata complessivamente e per singola società di corse, per l’anno 2023 – era stato esplicitamente mantenuto fermo il parametro dei dati riferibili al triennio 2017 – 2019 “essendo i dati del 2020 e 2021 non coerenti a causa del non omogeneo svolgimento dell’attività ippica nei diversi ippodromi conseguentemente agli effetti delle disposizioni per il contenimento dell’emergenza sanitaria e considerando altresì la necessità di evitare ulteriori squilibri derivanti da una modifica dell’arco temporale dei dati da inserire nel sistema di determinazione della sovvenzione”.

Ma il Tar è di diverso avviso e sottolinea che la decisione di erogare benefici economici in relazione alla gestione di un servizio pubblico – quale quello della gestione degli ippodromi – “è sottoposta ad una valutazione di opportunità rimessa all’organo politico e viene, successivamente, tradotta in regola giuridica applicata, poi, nel caso concreto, secondo i criteri predeterminati in forza di quanto indicato nell’atto concessorio.

Non esiste, pertanto, un diritto soggettivo (perfetto) del beneficiario al mantenimento sine die della sovvenzione, in relazione all’an, al quantum, al quid e al quando, potendo l’Amministrazione, con proprio provvedimento, modificare i predetti criteri ovvero eliminare in toto l’erogazione stessa del beneficio stesso, al mutamento della situazione di fatto ovvero sulla base di una diversa valutazione dell’interesse originario (arg. ex art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 e ss.mm.), sempre che, ovviamente, tale valutazione sia coerente con il principio di ragionevolezza e non discriminazione (art. 3 della Costituzione)”.

Inoltre, il Collegio evidenzia che “l’Amministrazione ha fatto applicazione – nel caso di specie – dei criteri da essa stessa prestabiliti, contenuti nel Decreto Direttoriale Mipaaf prot. interno n. 9166497 del 23 settembre 2020 del Mipaaf, ove è dato leggere, all’art. 1, comma 2, che “Il valore della Sovvenzione da assegnare a ciascuna società, relativamente all’ippodromo o agli ippodromi da essa gestiti, è determinata con l’applicazione della metodologia contenuta nell’allegato A. I dati assunti a base della metodologia sono costituiti dalla media dei valori riferiti al triennio precedente, eccezion fatta per la fascia di qualità delle riprese televisive, relativa all’ultima annualità”.

Il criterio assunto per la determinazione del beneficio è, quindi, quello del “triennio precedente”, per cui “l’Amministrazione non poteva discostarsi se non contravvenendo alle regole prestabilite nel citato Decreto Direttoriale. La circostanza che per il 2024 siano stati utilizzati i dati del triennio 2019 – 2022 – 2023 (escludendo quindi il 2021) si appalesa addirittura maggiormente favorevole per la Società ricorrente, avendo l’Amministrazione spiegato che i dati rinvenibili nel biennio 2020 – 2021 erano stati caratterizzati da una notevole contrazione di alcuni parametri dovuta alle limitazioni imposte dall’emergenza pandemica”.

Quanto, poi, al rilievo secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto mantenere fermo, anche per il 2024, i parametri del triennio 2017 – 2019 (maggiormente favorevole), come era avvenuto nel 2023, secondo il Collegio si tratta di “censura non condivisibile, poiché l’applicazione dei parametri del triennio 2017 – 2019 fino al 2023 ha rappresentato, a ben vedere, una deroga alla disciplina ordinaria predisposta dall’Amministrazione, giustificata con la contiguità delle annualità fino al 2023 con il periodo emergenziale pandemico e degli effetti conseguenti e non poteva, di contro, configurarsi, per come sopra chiarito, un diritto al mantenimento sine die del medesimo parametro (maggiormente favorevole)”.

La circostanza che – dall’applicazione dei parametri ricavabili nel triennio in questione – sia derivato un decremento del beneficio economico rispetto a quello determinato nell’anno 2023 “è irrilevante, dal momento che non sussiste, come sopra evidenziato, un diritto alla ‘conservazione’ sine die della sovvenzione nella sua determinazione quantitativa”.

Il criterio adottato dall’Amministrazione per l’anno 2024 è “quindi coerente con le indicazioni contenute nel Decreto Direttoriale Mipaaf prot. interno n. 9166497 del 23 settembre 2020 del Mipaaf, mentre quello utilizzato per le annualità precedenti – fino quindi al 2023 – è da ritenersi dunque come eccezionale, in ragione della persistenza degli effetti negativi ricollegati all’emergenza pandemica sulle predette annualità”.

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