Ippodromo di Corridonia: il Tar dichiara inammissibile il ricorso e rinvia la questione al giudice ordinario

Il Tar Marche dichiara inammissibile il ricorso del Comitato Corse Ippiche e rimanda la questione dei beni al giudice ordinario.

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, il  ricorso presentato contro l’assegnazione in concessione dell’ippodromo Sigismondo Martini alla Caroli Global Service, già attiva nella gestione di altri impianti ippici.

Il Comitato, ex concessionario, contestava la procedura di affidamento sostenendo che alcuni beni presenti nell’impianto non fossero di proprietà del Comune, ma del Comitato stesso. La controversia riguardava attrezzature, impianti e altri beni mobili, mentre per eventuali beni immobili era prevista una separata azione legale.

Secondo la decisione del Tar, la questione riguarda principalmente il diritto di proprietà dei beni, non la gestione amministrativa dell’ippodromo, e pertanto la competenza spetta al giudice ordinario. Il ricorso non è stato accolto, aprendo la strada a eventuali iniziative legali davanti alla giurisdizione civile.

La sentenza consente alla società concessionaria di proseguire la gestione dell’impianto, mentre il Comitato potrà valutare ulteriori azioni per far valere la proprietà dei beni contestati. Le spese del procedimento sono state compensate tra le parti.

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