Diniego licenza scommesse, Tar Reggio Calabria: ‘Riesaminare provvedimento’

Il Tar Reggio Calabria sospende l’efficacia del diniego di un licenza scommesse, chiedendo alla Questura di ‘rideterminarsi sull’istanza’.

 

Con un’ordinanza, il Tar Reggio Calabria ha sospeso l’efficacia del decreto del Questore della Provincia di Reggio Calabria con la quale si rigettava un’istanza per il rilascio dell’autorizzazione di Polizia per esercitare attività di raccolta scommesse, disponendo che la Questura “si ridetermini sull’istanza” entro trenta giorni e fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 16 settembre.

La Questura aveva motivato il rigetto con il fatto che “dagli elementi informativi acquisiti nel corso dell’iter istruttorio, a carico dell’istante, risultano controlli su strada con soggetti, tra cui un parente/affine, segnalati per gravi precedenti di Polizia, anche di tipo associativo ed inerenti alla mafia”, ma secondo il Tar “la valutazione sottesa al provvedimento di rigetto della licenza prevista dall’art. 88 Tulps in ordine alla ‘buona condotta’ del ricorrente non appare, allo stato, adeguatamente e logicamente giustificata”, alla luce “dell’incensuratezza del ricorrente e dell’accertata assenza di ‘concrete cointeressenze criminali o collegamenti diretti con ambienti mafiosi a fini imprenditoriali’”, come pure “dell’attuale presenza dell’amministratore giudiziario, con compiti di vigilanza e monitoraggio dell’impresa individuale, che includono, tra l’altro, una ‘costante presenza nella sede della società con accessi ripetuti per incontri e riunioni almeno due volte al mese e comunque secondo le necessità’, la necessità di ‘intrattenere stabili rapporti con l’amministratore della società’ e, in generale, compiti di vigilanza ‘sul pericolo di infiltrazione, anche nell’ottica dell’applicazione di eventuali misure patrimoniali più incisive in corso di controllo ex art. 34-bis, comma 6 ultima parte, cod. ant.’”.

I giudici sottolineano come “il diniego impugnato finisca con il limitare la libertà di iniziativa economica, frustrando la funzione bonificante concretamente svolta dal controllo giudiziario che mira proprio a salvaguardare l’autonomia dell’iniziativa imprenditoriale, tenuto conto che il monitoraggio giudiziario è idoneo a disinnescare, pro futuro, gli ‘occasionali’ rischi infiltrativi legati anche (e proprio) alle frequentazioni e ai contatti con soggetti pregiudicati, e che, oggi, nella prospettiva della Questura di Reggio Calabria, giustificherebbero il diniego dell’autorizzazione di polizia”.

I giudici ritengono anche sussistente il cosiddetto “periculum in mora, in ragione dei paventati danni economici, anche rispetto alle spese sostenute e agli investimenti documentati, dei possibili pregiudizi sulla stessa continuità dell’impresa e sul rischio che vengano a mancare i mezzi di sostentamento al titolare dell’impresa individuale e alla sua famiglia”.

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