La Corte Ue conferma che le proroghe delle concessioni per il gioco lecito rientrano nella direttiva 2014/23 senza obbligo di rinegoziazione.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha chiarito i limiti delle proroghe delle concessioni per il gioco lecito, stabilendo che la Direttiva 2014/23/UE si applica anche ai contratti originariamente stipulati prima della sua entrata in vigore, ma prorogati successivamente. Tuttavia, i giudici europei hanno precisato che gli Stati membri non sono obbligati a rinegoziare o riequilibrare economicamente tali contratti, anche per eventi straordinari.
Il caso riguarda Cirsa Italia, titolare di una concessione stipulata nel 2013 con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la gestione di una rete telematica di apparecchi da intrattenimento, tra cui Awp e Vlt. La concessione, inizialmente valida fino al 2022, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2024 dalla legge n. 197/2022, con nuovi oneri economici a carico dei concessionari. Cirsa Italia aveva chiesto all’amministrazione di riequilibrare il contratto, sostenendo che gli eventi imprevisti avessero inciso sul rischio operativo, ma la richiesta era stata respinta.
La Corte ha ribadito che, in caso di modifiche ai contratti già in corso, la direttiva stabilisce quando è possibile procedere senza indire una nuova gara, ma non impone di avviare automaticamente una rinegoziazione. In questo contesto, le norme sulle libertà di prestazione e stabilimento dei servizi (art. 49 e 56 Tfue) non si applicano, perché il settore è già regolato in modo completo dalla direttiva stessa.
In sostanza, la decisione garantisce certezza e uniformità nella gestione delle concessioni, lasciando agli Stati la libertà di stabilire le condizioni delle proroghe e dei relativi oneri, anche di fronte a eventi imprevedibili. La direttiva, infatti, serve a definire come aggiudicare e modificare le concessioni, ma non obbliga lo Stato a riequilibrare economicamente i contratti.





