La vicepresidente esecutiva della Commissione europea Henna Virkkunen risponde all’interrogazione di Renew sul gioco su diverse piattaforme online.
“I fornitori di piattaforme online accessibili ai minori devono garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori sui loro servizi. La Commissione ha recentemente adottato orientamenti su tale materia, descrivendo le misure che, a suo parere, i fornitori di piattaforme online accessibili ai minori dovrebbero mettere in atto per conformarsi a tale obbligo.”
La vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Henna Virkkunen, risponde così all’interrogazione presentata dagli eurodeputati di Renew Yvan Verougstraete e Sandro Gozi su “Sanzioni e controllo della pubblicità per il gioco d’azzardo online su Meta e altre piattaforme”, nella quale evidenziavano che “molti siti di scommesse online operano nell’Unione europea senza autorizzazione, senza pagare tasse nel paese in cui sono utilizzati i loro servizi e senza rispettare gli obblighi in materia di tutela dei giocatori, in particolare dei minori. Ciò crea una concorrenza sleale per gli operatori legittimi, che sono soggetti a norme rigorose in materia di trasparenza, equità e lotta alla dipendenza.
Tali operatori illegittimi promuovono i loro servizi attraverso annunci pubblicitari mirati sui social media, raggiungendo un pubblico vulnerabile, potenzialmente in violazione del regolamento sui servizi digitali. Meta è una piattaforma centrale per tale pubblicità, nonostante gli obblighi rafforzati in materia di valutazione e moderazione previsti da tale regolamento per quanto riguarda la diffusione di contenuti illegali attraverso i suoi servizi, nonché qualsiasi effetto negativo prevedibile sui minori e sul benessere fisico e mentale delle persone”.
In risposta alla loro sollecitazione di interventi da parte della Commissione europea, la vicepresidente ricorda che “a norma del regolamento sui servizi digitali, i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online, devono fornire un meccanismo elettronico di segnalazione e azione di facile accesso e uso che garantisca agli utenti la possibilità di segnalare contenuti, compresa la pubblicità, considerati illegali. La Commissione ha adottato constatazioni preliminari a norma dell’articolo 73, paragrafo 2, del regolamento sui servizi digitali sostenendo, tra l’altro, che il fornitore di Facebook e Instagram non sembra avere fornito agli utenti un meccanismo di segnalazione e azione di facile accesso e uso. L’indagine è in corso”.
Inoltre, “l’articolo 26 del regolamento sui servizi digitali impone ai fornitori di piattaforme online di informare gli utenti in merito alle persone per conto delle quali sono visualizzati gli annunci pubblicitari e in merito a chi ha pagato l’annuncio, nonché di fornire informazioni rilevanti sui parametri utilizzati per rivolgersi agli utenti con l’annuncio e, se del caso, su come modificare tali parametri. In aggiunta, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (come il fornitore di Facebook e Instagram) sono tenuti anche a compilare e rendere accessibile al pubblico registri degli annunci pubblicitari sulle loro interfacce online per consentire il controllo degli annunci visualizzati sui loro servizi, facilitando la vigilanza e la ricerca sui rischi derivanti dalla distribuzione della pubblicità online e consentendo l’identificazione degli inserzionisti fraudolenti”.
foto tratta dalla pagina Facebook di Henna Virkkunen





