Pubblicate da Agcom le Linee guida in materia di prominence dei servizi di media di interesse generale: le console di gioco sono escluse.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha pubblicato le Linee guida in materia di prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale, approvate con delibera lo scorso 29 ottobre. Esse definiscono i criteri di qualificazione di un servizio come “di interesse generale”, assicurandone, in accordo alle previsioni normative, un adeguato rilievo su qualsiasi strumento di ricezione e tramite qualsiasi piattaforma, e individuano i dispositivi e le interfacce utente interessati dalle misure, nonché i destinatari delle previsioni e le relative modalità di implementazione.
Da esse sono esplicitamente escluse le console di gioco. Infatti, in considerazione delle osservazioni pervenute in proposito, l’Autorità ha ritenuto opportuno riportare esplicitamente anche nel paragrafo relativo ai soggetti destinatari delle misure di cui all’Allegato A alla delibera, le esclusioni già indicate nel medesimo Allegato relativamente ai dispositivi oggetto delle misure (smartphone, tablet, personal computer, console di gioco e smart speaker).
IL TAVOLO TECNICO – Al tavolo tecnico in materia di prominence avevano infatti partecipato numerosi soggetti che si erano pronunciati a favore dell’esplicita esclusione delle console di gioco (oltre che di altri dispositivi. Per esempio, secondo Anitec-Assinform tale esclusione è “necessaria ad assicurare coerenza ed equilibrio tra obiettivi normativi e campo di applicazione delle misure”, mentre Associazione Tv Locali e Crtv ritengono “o preferibile rimandarne la valutazione nell’ambito del Tavolo tecnico permanente – che ben si presta alla customizzazione delle regole ai diversi dispositivi, anche considerata la loro crescente rilevanza nelle abitudini di consumo del pubblico – e della revisione triennale delle Linee guida”.
Iidea, da parte sua, ritiene che “l’obiettivo principale delle console è offrire un’esperienza di gioco di alta qualità. Sebbene le applicazioni multimediali e di intrattenimento di terze parti possano essere disponibili sulle console, esse rappresentano, infatti, un elemento meramente accessorio e complementare, mentre la funzione principale del dispositivo rimane quella di gioco. Va inoltre aggiunto che le console di videogiochi non posseggono sezioni multimediali che si presentino come un app store aperto e che tutti i servizi multimediali disponibili sono accessibili ai giocatori, ma i produttori di console non forniscono direttamente alcun contenuto. Inoltre, il medesimo soggetto rappresenta che per visualizzare o riprodurre in streaming i contenuti, l’utente deve avere un account o un abbonamento attivo con il relativo fornitore di servizi, circostanza che farebbe rientrare le console di gioco nella
clausola di esclusione dei dispositivi che consentono l’accesso ai Sig solo a seguito della sottoscrizione da parte dell’utente di un’offerta a pagamento caratterizzata da un bundle tra dispositivo e servizi di media”.
La7 ritiene che “solo in questa prima fase vadano esclusi smartphone, tablet, personal computer e console di gioco e che il perimetro dei dispositivi oggetto delle misure sia rivalutato trascorsi tre anni dalla pubblicazione delle Linee guida”. Ancora, secondo Samsung “tali dispositivi non sono concepiti per consentire l’accesso ai Sig”. Da parte sua, Google suggerisce , di richiamare, anche nel paragrafo
relativo ai soggetti destinatari delle misure, le esclusioni già chiaramente indicate nel paragrafo 4 relativamente ai dispositivi oggetto delle misure (smartphone, tablet, personal computer e console di gioco), “al fine di evitare incertezze interpretative e assicurare coerenza interna al testo”.





