Tribunale dispone l’integrazione del contraddittorio, tutti gli impegni del Masaf.
È sul calendario delle corse 2025 e sulla ripartizione delle sovvenzioni, che alcuni ippodromi hanno interpellato il Tar del Lazio per annullare i provvedimenti del Ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare.
In questa fase il Tribunale chiamato a esprimersi nel merito della questione, si è limitato a emettere ordinanza per disporre l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami. Il provvedimento risulta necessario per l’elevato numero di soggetti controinteressati coinvolti dagli effetti degli atti impugnati, nonché dalle difficoltà nel reperire i loro indirizzi.
il Ministero, secondo quanto disposto dal Tar, deve a questo punto compiere una serie di azioni amministrative e tecniche sul proprio sito web istituzionale, come pubblicare il testo integrale del ricorso introduttivo e l’ordinanza. Questa operazione deve avvenire previa consegna dei documenti da parte della società ricorrente.
Il Ministero deve inoltre inserire sulla home page del proprio sito un collegamento chiaramente denominato ‘Atti di notifica’. Questo link deve condurre alla pagina dove sono ospitati il ricorso e l’ordinanza.In calce ai documenti pubblicati, deve inserire un avviso che precisi che la pubblicazione avviene in esecuzione dell’ordinanza del tribunale e che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito della giustizia amministrativa.
“La pubblicazione – è specificato – deve contenere indicazioni chiare su autorità giudiziaria e il numero di registro del ricorso; i nomi delle parti (ricorrente e amministrazione); gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di impugnazione; l’elenco nominativo dei controinteressati”.
Il Masaf non potrà rimuovere dal sito la documentazione, l’elenco dei controinteressati e gli avvisi fino a quando non verrà pubblicata la sentenza definitiva di primo grado. Una volta effettuata la pubblicazione, il Ministero deve rilasciare ai ricorrenti un attestato che confermi l’avvenuta pubblicazione e specifichi la data esatta in cui è stata effettuata. Tutte le operazioni di pubblicazione devono essere completate entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
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