Il Tar Sicilia ritiene legittimo sospendere l’autorizzazione per l’esercizio di giochi pubblici a un bar frequentato da soggetti pericolosi.
Con una sentenza, il Tar Sicilia ha confermato la legittimità del provvedimento emesso dalla Questura di Palermo con il quale si sospendeva per trenta giorni l’autorizzazione per l’esercizio di giochi pubblici a un bar (coperto da omissis) che “fungeva da punto di riferimento per la vasta attività di spaccio e traffico di sostanze stupefacenti“.
Nel respingere su tutti i fronti il ricorso che era stato presentato al titolare del bar, i giudizi sottolineano che il provvedimento di sospensione era stato assunto ai sensi dell’art. 100 Tulps e che “tanto l’adozione del provvedimento impugnato, quanto la proposta ad esso propedeutica” erano “fondati su una situazione di sostanziale pericolosità associata al locale in titolarità del ricorrente in quanto punto di riferimento logistico di un non irrilevante insieme di soggetti pregiudicati o comunque di soggetti dediti a traffici o attività criminose”.
Inoltre, “non rileva che le attività delittuose o pericolose siano state poste all’esterno del locale oggetto di causa, siano avvenute in parte durante il lockdown, o in data 17 febbraio 2021 la Questura di Palermo – Commissariato di P.S. Brancaccio, abbia dato conto di una perquisizione di segno negativo. Né pare che possa essere decisiva la asserita mancata identificazione dei pregiudicati cui fa riferimento il provvedimento impugnato e gli atti ad esso presupposti: la documentazione in atti non consente di ritenere confutati le circostanze, le situazioni e i fatti delittuosi descritti nel provvedimento impugnato, sì che gli stessi rivestono importanza sul piano oggettivo, non rilevando l’elemento soggettivo legato all’individuazione dei singoli soggetti agenti”.
Secondo il Tar, inoltre, “la sospensione disposta per un periodo di 30 giorni non risulta ingiustificata o immotivata: si ripete, infatti, che la risalenza dei fatti in parte al periodo del covid (anno 2020) e l’emissione dell’ordinanza cautelare non escludono che lo svolgimento dell’esercizio commerciale potesse essere ulteriore fonte di pericolo e i fatti accertati in sede investigativa sono tali da giustificare un periodo di sospensione superiore”.
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