La Corte di cassazione annulla una sanzione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per totem e pc in un centro scommesse.
Con un’ordinanza, la Corte di cassazione ha annullato l’ordinanza ingiunzione con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva sanzionato il titolare di un esercente di Lecce per 20mila euro ter “per avere installato e messo a disposizione del pubblico, nel (suo Ndr) negozio di gioco sportivo ippico” sei dispositivi (cinque Pc ed un video elettronico denominato “Totem”) che “consentivano la libera connessione ai siti di gioco online”.
I giudici hanno infatti accolto le motivazioni del ricorrente, che ha ricordato la sentenza del maggio scorso con cui la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, ossia il cosiddetto decreto Balduzzi Ndr)), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189; 2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 923, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), nella parte in cui “prevede la sanzione amministrativa di euro ventimila per la violazione dell’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito”. Detta pronuncia, avendo travolto sia la norma che prevede l’illecito amministrativo per cui è causa, sia la norma che prevede la sanzione da applicarsi in relazione ad esso, comporta l’accoglimento del ricorso, stante l’illegittimità della decisione impugnata, che aveva rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione.
Dunque, “Alla luce di quanto precede, la sentenza impugnata va cassata e, decidendosi la causa nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c., in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, va annullata l’ordinanza ingiunzione oggetto di causa”.
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