La Corte di cassazione ha confermato la condanna a un anno e quattro mesi del titolare di un bar che aveva fatto giocare un cliente sul conto di una sua dipendente.
Con una sentenza, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso del titolare di un bar autorizzato come punto vendita ricariche, condannato a un anno e quattro mesi di reclusione per esercizio abusivo di raccolta scommesse e in particolare per avere consentito a un cliente di effettuare una scommessa su rete fisica senza autorizzazioni, usando il conto di gioco intestato a una dipendente. La Corte d’appello di Torino aveva già ridotto la pena originaria, prevedendo anche 10mila euro di multa.
Nella sentenza, i giudici evidenziano che “l’autorizzazione nella titolarità” del titolare “consentiva l’apertura di conti gioco personali e le ricariche, ma non l’attività di intermediazione realizzata nel caso di specie, avendo l’imputato messo a disposizione del cliente un conto gioco di terzi”.
Inoltre, “integra il reato previsto dall’art. 4, comma 4-bis, la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero senza il preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza, oppure senza la dimostrazione che l’operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare”. Infatti, “la normativa amministrativa prevede che le attività di raccolta e di gestione delle scommesse siano esercitabili solo da soggetti che abbiano ottenuto, al termine di una pubblica gara, una delle concessioni, di cui lo Stato fissa il numero complessivo. I medesimi soggetti debbono ottenere tuttavia, anche un’autorizzazione di polizia che, ai sensi dell’art. 88 Tulps, ‘può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione’. La proposta al pubblico di giochi d’azzardo senza concessione o autorizzazione di 3 Corte di Cassazione – copia non ufficiale polizia è sanzionata penalmente ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, L. 401 de11989”.
Quanto al compimento dell’attività di intermediazione in scommesse, la Corte di appello, così la Corte di cassazione promuove il suo operato, “con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto che la giocata fosse stata effettuata su conto gioco di terzi, evidenziando che gli operanti avevano esaminato tre ricevute recanti codice fiscale non intestato all’imputato, circostanza ammessa dal medesimo, e che tale elemento fosse idoneo a comprovare il fatto”.
Non ultimo, la Corte di appello, “con motivazione immune dai vizi dedotti, ha desunto la consapevolezza dell’imputato dalla lettura di plurimi dati probatori, evidenziando che l’imputato era presente al momento della giocata, che nel locale da lui gestito erano presenti strumenti per il collegamento alla piattaforma di gioco, per la stampa degli scontrini e la riscossione delle vincite, e che lo scommettitore aveva riferito di essersi recato nello stesso locale la settimana precedente per effettuare scommesse, circostanza ritenuta indicativa di modalità di condotta autorizzata dal titolare. Con ragionamento scevro da vizi logici, la Corte ha ritenuto ininfluenti le dimissioni della dipendente in periodo successivo alla commissione del reato”.
foto di tingey injury law firm su Unsplach





