Consiglio di Stato respinge: “Vige il principio della pregiudiziale sportiva”.
Non solo la sanzione e la sospensione dall’attività per 20 giorni ma ora pure la condanna a risarcire il ministero dell’Agricoltura per le spese legali, quantificate in 2.500 euro. È la condanna inflitta dal Consiglio di Stato a un fantino, sanzionato dalla giuria di una corsa in un ippodromo, per aver provocato, trattenendo bruscamente il proprio cavallo, la caduta di un altro fantino e l’interruzione della gara.
L’uomo, attraverso il proprio legale, ha presentato ricorso alla giustizia amministrativa, chiedendo l’annullamento del provvedimento con cui gli era stata inflitta la sospensione di 20 giorni. Tuttavia prima il Tar del Lazio, poi il Consiglio di Stato, hanno, con le stesse motivazioni, dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo il principio della pregiudiziale sportiva, secondo cui un atleta deve necessariamente esaurire tutti i gradi della giustizia interna alla propria federazione prima di potersi rivolgere alla giurisdizione statale.
L’appello dunque è stato respinto con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la revoca del patrocinio a spese dello Stato.
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