Casinò italiani tra tassazione, previdenza e giurisprudenza

L’analista di gaming Mauro Natta fornisce una disamina esaustiva di molti aspetti relativi alla tassazione, alla previdenza e alla giurisprudenza dei casinò italiani.

 

di Mauro Natta

Desideravo fare conoscere la motivazione del mio iniziale interessamento alle vicende delle Case da gioco italiane e in particolare di Saint Vincent. Parte da lontano, credo dal 1983, con la questione fiscale.
Poi gli impegni lavorativi e sindacali mi hanno pienamente assorbito anche perché riuscivo con una non impossibile attenzione a conoscere il funzionamento della casa da gioco.
La mancia al croupier è una parte della vincita. La sentenza n. 1776 del 18 maggio 1976 della Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, a proposito della mancia al croupier, recita: “Il sistema mancia è retto da un uso normativo – si ricava dall’indirizzo consolidato della giurisprudenza dal 1954 – tanto consolidato quanto idoneo ad assumere un ruolo di fonte secondaria del regime giuridico proprio del particolare rapporto che obbliga il giocatore vincente ad elargire una parte della vincita al croupier e questi a ripartirla con gli altri addetti ed il gestore …”

La mancia costituisce una forma di esecuzione di una obbligazione naturale e il contratto di lavoro rappresenta esclusivamente il relativo regolamento di riparto. Rifacendosi all’uso normativo richiamato e tenuto conto che la mancia è una parte della vincita, pare logico sostenere che l’uso normativo che regola la materia prevede per ogni singola vincita il riparto in due parti: quella maggiore per il giocatore, quella minore per il croupier. An e quantum della mancia restano incerti: l’attribuzione patrimoniale può difettare o mancare senza che ciò costituisca titolo di pretese da parte dell’impiegato. Ma se la mancia è data, nell’importo in cui è data, può essere legittimamente ritenuta dal croupier, costituendo, a quest’effetto, l’oggetto di una attribuzione patrimoniale incontestabile.

Il primo beneficiario della mancia è, indiscutibilmente, il croupier. Il gestore non ha titolo originario a parte della vincita (cioè la mancia); d’altro canto sarebbe paradossale che partecipi alla vincita chi, perdendo, la deve finanziare: il gestore. Il fatto che quest’ultimo soggetto partecipi a una parte delle mance, fondato su un patto o un accordo di devoluzione con il quale i lavoratori consentono al datore di lavoro di sottrarre parte di quanto elargito da terzi (Cassazione, 9 marzo 1954, n. 672), non pare giustificare un diritto originario del gestore ma, piuttosto, una forma di prelievo forzoso (stante la natura giuridica delle entrate) anche se non è stato regolato il presupposto, la base imponibile, ecc..

La vincita al gioco (realizzata nei casinò autorizzati) è esente da imposizione in capo al giocatore vincente. Infatti l’art.10 ter della Legge n. 30 del 28 febbraio 1997 che provvede alla conversione in legge della Finanziaria per il 1997, L. 31 dicembre 1996, n. 669, recita: All’art.30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente comma 1: “La ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell’imposta sugli spettacoli di cui all’art.3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640”.
Mi pare opportuno riportare uno stralcio della sezione 2 della Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia: “… l’Ufficio (Agenzia delle Entrate Ndr) non tiene conto che analoghe vincite conseguite nelle case da gioco italiane autorizzate sono sottoposte a ritenute alla fonte attraverso l’imposta sugli spettacoli….”.

Tra l’altro appare logico ritenere che sarebbe assurdo che una voce di entrata fosse fiscale per la parte minore in fase di ingresso nel patrimonio del croupier e non lo fosse, invece, per la parte maggiore, la vincita a favore del giocatore.
L’accenno precedente a un “prelievo forzoso” anche se, si deve ammettere, indiretto trova conforto in quanto di seguito. Il gestore si impegna a versare una percentuale dei cosiddetti proventi lordi (mance escluse) all’ente pubblico titolare della autorizzazione. Detta percentuale è individuata dalla considerazione che una parte delle mance è incassata dalla gestione. Ne consegue, v’è da credere, che le mance siano a beneficio, come già specificato indiretto, dell’ente pubblico.

La natura giuridica delle entrate derivanti all’ente pubblico dalla casa da gioco è pubblicistica e/o tributaria; si ricava pacificamente sia dal dettato della L. n. 488/86, ex Dl n.318/86, sia dalla collocazione nel bilancio degli enti pubblici sul territorio dei quali insiste una casa da gioco.

Brevi annotazioni in merito al trattamento fiscale, lavoristico e previdenziale.
L’11 dicembre del 1990 fu emanata la L. n.381, che, all’art.1 – modificando il Dpr 22 dicembre 1996, n. 917 (Tuiidd) che aggiunge all’art. 47 dello stesso decreto, alla lett. l), le mance ai croupier in relazione all’attività di lavoro subordinato.
All’art.3 della L.381/90 si afferma che le mance in parola costituiscono reddito nella misura del 75 percento del loro ammontare.

L’approvazione del decreto legislativo n. 314/97, in tema di armonizzazione tra importo imponibile ai fini Irpef e quello ai fini contributivi, le mance hanno registrato una ulteriore e giusta, proprio in funzione del loro trattamento fiscale, sistemazione che è stata la normale evoluzione di un concetto da sempre sostenuto dai dipendenti tecnici delle case da gioco autorizzate. Non era logico e tollerabile, nell’ambito di uno stesso ordinamento giuridico, che una attribuzione patrimoniale fosse qualificata come compenso ad un effetto (quello fiscale) e non ad un altro effetto (quello lavoristico e previdenziale), proprio in un combinato normativo in cui quella qualificazione presuppone necessariamente quest’altra.
Il 19 gennaio del 1990 un autorevolissimo parere prevedeva, a seguito del riconoscimento delle mance quale reddito di lavoro subordinato, un considerevole aumento del costo di gestione dei casinò con una grossa contrazione dell’utile operativo e, quindi, una rilevante contrazione dello scopo fiscale complessivo per il quale le case da gioco sono state create.

Non si poteva, e non si può, non condividere il seguito del citato parere. “La non tassabilità delle mance, invece, togliendo la premessa logico-giuridica per la sindacalizzazione anche ai fini retributivi e previdenziali, non farebbe pesare parte del costo del lavoro sui gestori. Ecco perché, la non tassazione delle mance, è la soluzione ideale per chi ha a cuore l’obiettivo pubblicistico di conseguire entrate tramite la casa da gioco”.
Il costo del lavoro – incrementato dalla normativa di cui al decreto legislativo n. 314/97 – e la contemporanea diminuzione degli introiti sia lordi sia accessori contribuiscono all’evidente riduzione se non annullamento del risultato positivo di gestione.

Prima dell’entrata in vigore della L. n. 381/90 le mance erano tassabili solo ed esclusivamente per la parte assoggettata a contribuzione pensionistica. Il trattamento previdenziale delle mance discendeva dall’accordo tra le parti per cui le mance erano tassate e comprese nella dichiarazione dei redditi in aggiunta alla retribuzione nella misura in cui queste erano assoggettate a contribuzione pensionistica. Tale misura è stata fatta propria dal Ministro del lavoro nella determinazione presa al riguardo con decreto 14 aprile 1973, emesso ai sensi del 2° comma dell’art. 4 del Dpr n. 1420 del 1971 emanato ai sensi della riforma pensionistica, L. 30 aprile 1969, n.35, lett. e).

Quanto immediatamente precede trova conforto nella sentenza della Commissione Tributaria Centrale, sez. VII, del 13 dicembre 1993, depositata in data 26 gennaio 1994 al n. 284. “… Orbene non v’è dubbio che né la normativa di cui all’art.47 del Dpr n. 597/73, né l’art. 47, primo comma del Tuiidd n.927/1986 prevedevano l’inclusione delle mance tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Non v’è dubbio, altresì, che dopo la lett.i) dell’art. 47, I° comma Tu, la legge n.381/1990 all’art.1 ha previsto, con la lett,l), l’assimilazione delle mance al reddito di lavoro dipendente; nonché all’art.3 ai periodi di imposta precedenti alla entrata in vigore della legge ed ancora non definiti…..”

Si aggiunge che a norma del disposto del Dpr 597/73 le mance non formano reddito in quanto l’art.46 individua nel lavoro prestato l’elemento radicale della particolare categoria di reddito (da lavoro dipendente) e l’art.48 pone tale elemento, tramite la locuzione “in dipendenza”, come causa e/o conditio sine qua non della imponibilità.
A norma del vigente testo unico la definizione di reddito, definita dagli artt. 46 e 48, si basa sul concetto giuridico del rapporto di lavoro. E’ il caso di notare che le nuove norme, coerentemente al rapporto giuridico di lavoro, si basano sulla nozione civilistica di compenso in cui è difficile comprendere i punti mancia (Suprema Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenze nn. 1775 e 1776 del 18 maggio 1975).
Si rammenta, ad ulteriore conforto, che non esiste alcun servizio che può far insorgere la mancia; se esistesse sarebbe illecito e, quindi, penalmente perseguibile.

Non si può disconoscere che la non tassabilità delle mance è la logica e sostenibile soluzione per ridurre drasticamente il costo del lavoro del personale tecnico. Non si può non osservare che i punti mancia si differenziano dalla retribuzione ordinaria per il fatto che sono sterilizzati per quanto al trattamento di fine rapporto e lo sarebbero anche relativamente alla pensione (da integrare a cura del dipendente).

La Legge Europea 2015
Art. 7 (Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’unione europea 22 ottobre 2014 …).
L’articolo citato prevedeva e stabilisce che le vincite al gioco corrisposte da case da gioco autorizzate in Italia o negli Stati membri dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta.
La precedente normativa italiana prevedeva, al comma 1 dell’art.69 del Tuir (Dpr 22 dicembre 1986, n. 917) che le vincite in discorso costituivano reddito ed erano considerati quali redditi diversi (art.67, comma 1, lettera d).
Concludendo non pare logico trattare in modo differente la parte principale della vincita ottenuta dal giocatore e quella minore della quale beneficia il croupier.
In buona sostanza c’è da ritenere che si può affermare che, così operando, si avvia un percorso virtuoso che, evitando una partita di giro per il fattore occupazionale diretto e dell’indotto, consente il raggiungimento dell’obiettivo dell’ente pubblico titolare di una casa da gioco di cui ai decreti istitutivi delle stesse.

È sotto gli occhi di tutti il continuo calo delle entrate dei casinò autorizzati, un calo quantitativo e qualitativo.
Un insieme di concause ha contributo a creare la situazione attuale che vede sempre più diminuire le “entrate tributarie” a favore dell’ente pubblico titolare dell’autorizzazione alla casa da gioco, le percentuali sui proventi lordi da attribuire alla gestione sono sempre più elevate, il 50% delle mance – che in precedenza era utile a confortare il costo del personale – non assolve più alla sua funzione.
Il costo del lavoro, anche a causa della diminuzione dei ricavi, ha raggiunto una componente eccessiva sul totale di questi, che alcuni anni fa, era inimmaginabile.

L’occupazione diretta e dell’indotto ne soffre e continuerà a soffrirne se non si pone rimedio ad una brutta situazione.
La riduzione del costo del lavoro in discorso permetterebbe un certo riequilibrio nella gestione che dal punto di vista finanziario peserebbe meno sul bilancio pubblico.
Per le motivazioni addotte si suggerisce una – probabilmente non la sola – riforma strutturale del costo del lavoro del personale addetto direttamente alla produzione.

La conclusione di questa lunga dissertazione, da parte di un non esperto, sul tema fiscale delle mance ai croupier delle case da gioco ritengo di poterla così condensare: il ritorno all’origine, dalla istituzione dello stipendio convenzionale – Dpr n. 1420/1971, art. 4, 2° comma e L. n. 153 del 30 aprile 1969, n. 30, art. 35 lett.e) (Riforma pensionistica) – arriviamo al Dm n. 314/97 per trovare, purtroppo, un solo identico presupposto impositivo.
Ora esprimo la speranza che un futuro non troppo roseo tale da poter, anche se spero il contrario, eventualmente accadere sia di stimolo a ricercare soluzioni tali da non deprimere uno dei fattori di incremento del prodotto interno lordo.
L’abbinamento del turismo al territorio ospitante la casa da gioco, l’occupazione diretta e dell’indotto. l’attività alberghiera e della ristorazione non possono essere disconosciute quali elementi importanti in una società ed una politica economica rivolta ad un impiego ragionato delle risorse disponibili.
Sulla questione in discorso ho terminato il racconto con il presente riepilogo; l’argomento “casa da gioco” continua a interessarmi non poco per cui mi troverete ancora impegnato, curioso come sempre e, forse, anche di più.

 

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