Banca d’Italia: anche gli operatori di gioco nella segnalazione di transazioni sospette

Nelle ‘Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette’ dell’Ufficio d’informazione finanziaria della Banca d’Italia inseriti anche i prestatori di servizi di gioco. 

Anche gli operatori di gioco risultano tra i soggetti obbligati alle segnalazioni di operazioni sospette da effettuare alla Banca d’Italia. In Gazzetta Ufficiale il provvedimento del 18 dicembre 2025 che disciplinava proprio le “Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette”.

I riferimenti al gioco

Il documento definisce “operatività” l’attività richiesta al destinatario o rilevata dallo stesso nell’ambito dell’apertura o dello svolgimento di un rapporto continuativo (compreso il conto di gioco), dell’esecuzione di una o più operazioni, anche di gioco, o dello svolgimento di una o più prestazioni professionali.

Nel testo si legge che “le istruzioni sono rivolte agli intermediari bancari e finanziari, agli altri operatori finanziari, ai professionisti, agli operatori non finanziari, ai prestatori di servizi di gioco e ai soggetti operanti nella gestione di strumenti finanziari, nonché agli operatori compro oro”.

E ancora: “Il soggetto cui è riferita l’operatività può essere il cliente, l’esecutore, il titolare effettivo del rapporto continuativo (compreso il conto di gioco), dell’operazione, anche di gioco, o della prestazione professionale richiesta al destinatario nonché il beneficiario della prestazione assicurativa. Ai soli fini del presente Provvedimento, il soggetto cui è riferita l’operatività può essere anche il collaboratore esterno che venga in rilievo ai destinatari di cui all’articolo 3 del decreto antiriciclaggio (ad esempio mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, agenti e soggetti convenzionati, consulenti finanziari, agenti e brokers assicurativi, distributori ed esercenti nell’ambito dell’attività di gioco) ovvero, con riguardo all’attività di cui all’articolo 3, comma 5, lettera f), del decreto antiriciclaggio, il soggetto servito come definito nel Provvedimento della Banca d’Italia del 5 febbraio 2020, nei confronti del quale il destinatario effettua in concreto l’operazione (ad esempio, grande distribuzione organizzata, money transfer, compro oro, cambiavalute)”.

Com’è strutturato il documento

La Parte Prima del provvedimento illustra i principi e le regole per la collaborazione nella prevenzione di riciclaggio e terrorismo, comprendendo le fasi di individuazione, esame e segnalazione delle operazioni sospette. Sono inoltre fornite indicazioni sui rapporti tra l’obbligo di SOS e altre norme.

Le Parti Seconda e Terza si concentrano sugli aspetti organizzativi e procedurali: la Seconda riguarda l’individuazione del referente e la procedura interna per le segnalazioni (valida solo per soggetti non vigilati), mentre la Terza disciplina la registrazione al portale Infostat-UIF e la compilazione delle segnalazioni, applicabile a tutti.

Le disposizioni finali regolano l’entrata in vigore delle istruzioni. Il provvedimento è stato elaborato in collaborazione con la Guardia di Finanza, la Direzione Investigativa Antimafia, le Autorità di vigilanza e gli organismi di autoregolamentazione, tenendo conto delle osservazioni provenienti dalla consultazione pubblica.