Respinto il ricorso di una società gestrice di ippodromo contro il ministero dell’Agricoltura.
Disparità di trattamento rispetto ad altri ippodromi del Nord-Ovest. È quanto lamentava una società gestrice di impianto, contestando dabanti al tar del Lazio i criteri adottati dal ministero competente per l’assegnazione delle giornate di corsa e dei Gran Premi per gli anni 2020 e 2021.
Il contenzioso si focalizza sull’uso del criterio di storicità, ritenuto dall’ippodromo ligure penalizzante e privo di una solida base normativa. Tuttavia, i giudici hanno respinto le richieste della società, confermando la legittimità dell’operato ministeriale e la validità dei calendari nazionali stabiliti.
La decisione sottolinea che tali atti amministrativi sono coerenti con i principi generali di programmazione del settore ippico già consolidati in precedenza.
Secondo il Tribunale amministrativo, il criterio mira a valorizzare la reale capacità operativa di ciascun ippodromo. L’idea è che i risultati passati garantiscano l’attitudine dell’impianto a organizzare corse con adeguati standard tecnico-organizzativi e ad assicurare la manutenzione delle strutture esistenti.
La distribuzione delle giornate basata sulla storicità ha un impatto diretto sui bilanci delle società di gestione. Infatti, il numero di corse assegnate e disputate è uno dei parametri utilizzati per determinare l’ammontare delle sovvenzioni pubbliche che l’ippodromo ha diritto a percepire.
L’applicazione di questo principio tende a mantenere stabili nel tempo i volumi di attività dei diversi impianti ma questo aspetto è oggetto di critica da parte della società ricorrente che sostiene che il criterio possa creare una “rendita di posizione” a favore degli ippodromi storicamente più attivi, rendendo difficile per gli altri migliorare la propria condizione competitiva.
Ad ogni modo, il Tribunale ha stabilito che la ripartizione delle date e delle sovvenzioni non è risultata né irragionevole né priva di motivazione sufficiente.





