Tribunale ritiene l’operato ministeriale coerente con i principi di equità e trasparenza nella distribuzione delle risorse finanziarie.
Presentato da una società di gestione ippica contro il Ministero dell’agricoltura, il ricorso con quale si chiedeva l’annullamento degli atti coi quali sono state deliberate le sovvenzioni pubbliche agli ippodromi relativamente alla stagione 2021.
La ricorrente contestava i criteri utilizzati dall’amministrazione per determinare l’ammontare delle risorse; tuttavia, i giudici del Tribunale amministrativo per il Lazio hanno respinto l’impugnazione, confermando la legittimità dell’uso di parametri medi triennali per valutare la capacità organizzativa delle strutture.
Secondo il ricorrente, tale criterio non teneva conto dell’effettiva capacità organizzativa della singola società di corse. Il quantum della sovvenzione finiva per dipendere in modo preponderante dal numero di giornate di corsa attribuite dal Ministero, un elemento su cui le società non hanno alcun potere decisionale.
La società lamentava inoltre che i provvedimenti non contenessero una reale motivazione sulla scelta del dato “medio” annuo e che fossero irragionevoli, in quanto le società non erano messe in condizione di sapere esattamente come venisse determinato il contributo. Nella determinazione della sovvenzione, peraltro, emerge dalla sentenza, il Ministero aveva considerato un numero di 159 box, mentre la società sosteneva di averne 250. Il Ministero ha motivato tale scelta spiegando che il dato superiore non era stato ufficialmente validato tramite la procedura necessaria.
In sintesi, per il Tribunale, il Ministero ha agito correttamente applicando un modello matematico basato su dati storici consolidati e parametri tecnici ufficialmente approvati, al fine di garantire l’obiettività del sistema di finanziamento pubblico.
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