Il Tar Lecce ha chiesto a un Comune del leccese dei chiarimenti in merito alla misurazione del distanziometro che l’ha portato a negare una licenza scommesse.
Finisce al tribunale amministrativo di Lecce il caso di un operatore cui un Comune della provincia (gli omissis non rende identificabile con precisione la località) aveva negato la licenza scommesse in quanto il locale si trova troppo vicino a un luogo sensibile, una scuola, ai sensi della normativa regionale: “solo” 228 metri rispetto ai 250 previsti.
Ma prima di decidere i giudici amministrativi sul ricorso presentato hanno bisogno di ulteriori chiarimenti, soprattutto per quanto attiene i criteri con cui questi 228 metri sono stati misurati. Con un’ordinanza, hanno dunque disposto che il Comune depositi “in giudizio una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, avendo cura di prendere posizione sui fatti affermati e sulle doglianze formulate nel ricorso e nell’allegata perizia tecnica e, in particolare, di precisare se l’ingresso della scuola media sia utilizzato anche come ingresso pedonale, e se il percorso pedonale più breve su suolo pubblico sia stato misurato o meno secondo le regole previste dal d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), nell’osservanza delle regole di comune prudenza, avendo cura di specificare, nell’ambito del percorso pedonale oggetto di misurazione, l’effettiva distanza (alla luce delle regole predette), anche (eventualmente) attraverso una nuova misurazione tra l’ingresso principale del locale commerciale e l’ingresso della scuola media”.
La relazione dovrà essere presentata entro 30 giorni, mentre l’udienza per il prosieguo della trattazione dell’istanza cautelare è fissata alla Camera di Consiglio del 10 marzo 2026.
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