Il fisco alla lente: il locale chiuso non sconta il Preu

Si chiude, dopo tre gradi di giudizio tutti favorevoli all’esercente, il lungo contenzioso conseguito alla pretesa tributaria di applicazione del metodo forfettario di calcolo del Preu sugli apparecchi installati all’interno di un locale anche nel periodo di chiusura.

A cura di: Francesco Scardovi e Giancarlo Marzo

Fin dall’avvio della prima convenzione di raccolta di gioco pubblico, la richiesta del Prelievo Erariale Unico sulla base di imponibili forfettari fissati dall’Amministrazione in caso di mancata lettura egli apparecchi, è stata oggetto di forti contestazioni tra gestori, concessionari e uffici tributari.

L’articolo 39-quater, comma 3, del D.L. 269/2003 prevedeva infatti il calcolo forfettario in assenza di dati leggibili o memorizzati correttamente dagli apparecchi da gioco con vincita in denaro a prescindere dalla loro effettiva utilizzazione.

Tale circostanza, specie nei primi anni di raccolta, ove erano frequenti i casi di mancata lettura degli apparecchi, anche per difetto dei sistemi di connessione, comportava debiti di Preu molto elevati e superiori all’effettiva raccolta per due motivi: la base imponibile forfettaria era superiore alla media di raccolta giornaliera degli apparecchi; spesso gli apparecchi non consentivano una “rilettura” corretta in sede di riconnessione a seguito di furti, dismissioni o sostituzioni.

Con la conseguenza che i rendiconti emessi dai concessionari riportavano compensi di competenza dei terzi incaricati (gestori ed esercenti) in molti casi superiori a quanto effettivamente raccolto dagli apparecchi, tenuto anche conto dell’aggravante che in caso di applicazione del forfait non venivano detratte le vincite dei giocatori. E in sede di contraddittorio gli Uffici Erariali, forti delle previsioni dell’art 39-quater, sostenevano la correttezza del metodo induttivo degli imponibili forfettari, dando origine a contenziosi seriali.

Il Caso

La vicenda consegue ad una pretesa tributaria avanzata verso un titolare di un pubblico esercizio pugliese, con pretesa applicazione degli imponibili forfettari (al tempo 560 euro al giorno per macchina) anche nelle giornate di chiusura del locale.

Prima la Commissione Tributaria di Bari e quindi la Corte di Giustizia di secondo grado della regione Puglia, accoglievano le ragioni del contribuente, ritenendo irragionevole l’applicazione degli imponibili sugli apparecchi nei periodi in cui il locale fosse risultato chiuso come da documentazione prodotta dalla parte.

L’Agenzia ricorreva quindi in Cassazione, sostenendo la correttezza del metodo induttivo indipendentemente dall’effettivo svolgimento della raccolta.

La sentenza

La Suprema Corte, Civile Ord. Sez. 5, Num. 24511, con sentenza pubblicata in data 04.09.25, ha confermato le decisioni di merito favorevoli all’esercente e rigettato il ricorso dell’Agenzia stabilendo che il metodo induttivo previsto dall’articolo 39-quater, per quanto legittimo, non esclude la possibilità del contribuente di fornire prova contraria e pertanto, ove dimostrata l’effettiva chiusura del locale (giornata di riposo, chiusura feriale, ristrutturazione) non può essere applicato il calcolo del Preu a forfait.

Tale sentenza rappresenta un punto di svolta importante sull’annosa questione dell’applicazione del metodo forfettario per il calcolo del Preu, che potrà consentire a tanti operatori ancora coinvolti in analoghi contenziosi di vedere riconosciute le proprie ragioni.

(L’intervista completa è disponibile sulla Rivista IGE Magazine di novembre/dicembre 2025, disponibile anche online)