Albo Pvr, il Consiglio di Stato: ‘Altri atti istruttori prima di decidere’

Il Consiglio di Stato rinvia la decisione sui ricorsi presentati da alcuni concessionari in proroga in merito ai requisiti per l’iscrizione all’albo dei punti vendita ricariche.

 

Con un’ordinanza, in verità attesa più che la sentenza, il Consiglio di Stato ha deciso di disporre altri “incombenti istruttori” prima di decidere sui ricorsi presentati in merito alle nuove regole per l’iscrizione all’albo dei punti vendita ricariche, istituito dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nell’ambito delle disposizioni previste nel decreto legislativo di riordino del gioco online.

Ricordando l’udienza dello scorso 11 dicembre, quando le “parti private” hanno “ribadito la sussistenza di un interesse all’esame di merito di tali censure per l’avvenuto espletamento della procedura ad evidenza pubblica”, i giudici di Palazzo Spada sottolineano che “tra gli atti depositati nel fascicolo, non risulta alcun provvedimento relativo alla definizione della procedura ad evidenza pubblica e, quindi, all’effettiva conclusione della stessa, essendosi le parti limitate a richiamare la sentenza n. 8647/2025 di questo Consiglio (relativa a tale procedura di gara), ma avendo le stesse omesso di produrre atti dai quali si ricavi, con certezza, la conclusione della procedura e l’assegnazione delle nuove concessioni”.

Inoltre, “neppure l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha prodotto atti relativi alla conclusione della procedura a cui il Tar aveva condizionato l’efficacia delle nuove disposizioni, insistendo, per converso, nell’accoglimento della propria impugnazione che ha – come necessario presupposto logico e giuridico – la perdurante inefficacia delle misure, che è, tuttavia, presupposto che verrebbe meno ove la procedura si fosse, effettivamente, conclusa, con conseguente carenza di interesse all’esame nel merito di motivi fondati su una situazione fattuale modificatasi nel tempo” e “neppure risulta adottato un atto con il quale l’Agenzia abbia – in ragione del mutamento della situazione fattuale – rieditato il potere e adottato nuove previsioni in luogo delle disposizioni di cui all’art. 9 e 10 della disposizione direttoriale prot. n. 656848/RU del 25 ottobre 2024 (recanti, rispettivamente ‘disposizioni transitorie e finali’ e ‘entrata in vigore’), annullate dal Tar”.

I CHIARIMENTI CHIESTI – Dunque, si ritiene “indispensabile al fine del decidere richiedere alle parti chiarimenti in ordine alle circostanze di fatto sopra indicate e, quindi, fissare una nuova udienza di discussione del ricorso, onerando le parti di circoscrivere le memorie difensive all’illustrazione della sola situazione di fatto attualmente determinatasi e chiarendo in particolare: i) se la procedura ad evidenza pubblica sia stata, effettivamente, conclusa; ii) se, in ragione di tale circostanza, anche la disciplina relativa ai Pvr. siano tornata ad essere pienamente efficace, depositando – ove adottati – appositi atti sul punto emessi dall’Agenzia delle Dogane; iii) se gli operatori parti del giudizio che siano stati in precedenza concessionari si siano aggiudicati una nuova concessione, se abbiano, in ipotesi, stipulato nuovi contratti con i Pvr o se, invece, continuino ad operare in proroga o abbiano, invece, cessato la loro attività”.