Doppio ko sul sentiero legale per la società titolare delle due attività stoppate da ordinanza del Comune di Reggio Emilia.
Risalgono al 2019 le due ordinanze con le quali il Dirigente dello Sportello attività produttive ed edilizia del Comune di Reggio Emilia ha ordinato la chiusura di una sala giochi e una sal ascommesse, gestite dalla stessa società, in applicazione della legge regionale di riferimento, del 2013, che regola il contrasto alla dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, che imponeva una distanza minima di tali attività da luoghi sensibili.
In prima battuta è stato il Tar a respingere il ricorso della società, recentemente la stessa posizione è stata assunta dal Consiglio di Stato che ha riconosciuto che le leggi regionali che prevedono il distanziometro (il divieto di aprire o esercitare sale gioco/scommesse a una distanza inferiore a un certo valore da luoghi sensibili) sono state ritenute legittime e non invasive della competenza statale in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Norme tese a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, sia per la giovane età sia perché necessitano di cure sanitarie o socio-assistenziali. Tra le motivazioni a supporto del ricorso, la società rappresentava che, “a causa dell’obiettiva insufficienza delle aree ospitali disponibili, si era trovata nella materiale impossibilità di procedere alla delocalizzazione delle sale gestite”. Il Comune, secondo l’appellante, avrebbe dovuto dunque consentire la riapertura dei procedimenti di delocalizzazione (con salvaguardia degli investimenti) per tutti gli operatori incisi dalla normativa, compresi coloro che sotto la vigenza della precedente disciplina (D.G.R. 831/2017) non erano stati posti nelle condizioni di delocalizzare.
Il Collegio ha escluso la ricorrenza di un effetto espulsivo nel caso specifico, basandosi sugli esiti di una verifica disposta in primo grado, che dimostrava che la delocalizzazione rimaneva possibile in diversi ambiti della città, con una disponibilità di 296,8 ettari, pari a circa il 6,4% del territorio urbanizzato, ma anche che la società non aveva mai avanzato richiesta di delocalizzazione.




