Meta Platforms Ireland Limited solo hosting provider passivo.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) italiana ha archiviato un procedimento sanzionatorio avviato contro Meta Platforms Ireland Limited per una presunta violazione dell’Articolo 9 del “Decreto Dignità”, che proibisce la pubblicità del gioco d’azzardo.
La contestazione era originata da una segnalazione della Guardia di Finanza riguardo a una pagina Facebook che promuoveva attività legate alle slot online e al gioco d’azzardo.
La pagina era dedicata alla promozione delle attività quotidiane di sponsorizzazione di un utente, focalizzate principalmente sul mondo delle slot online e del gioco d’azzardo. Fungeva da hub per aggiornamenti, eventi e interazioni con la comunità degli appassionati.
La pagina era utilizzata da un “tipster” che manteneva un rapporto diretto con i suoi follower creando un ambiente comunitario per gli appassionati di slot online. Questo tipster utilizzava la pagina per annunciare e condividere link a sessioni di live streaming e forniva link ad altre piattaforme e canali social media.
I post presenti sulla pagina combinavano testo, immagini e video, spesso con tono informale e umoristico, incoraggiando l’interazione con i follower. L’Autorità ha contestato la diffusione di contenuti che invitavano alla pratica del gioco d’azzardo o incentivavano l’acquisto e il consumo di giochi con vincite in denaro, tramite uno specifico link che, al momento dell’accertamento da parte della Guardia di Finanza, reindirizzava a canali di altre piattaforme “ormai non più accessibili”.
La società Meta tuttavia ha difeso la propria posizione affermando che i contenuti presenti sulla pagina erano “contenuti organici” (non pubblicità a pagamento) e che non era stato pubblicato alcun annuncio pubblicitario sulla pagina. La società non aveva inoltre ricevuto alcun compenso economico dai contenuti organici pubblicati sulla pagina contestata.
Agcom, sulla base di tali osservazioni, ha stabilito che Meta Platforms Ireland Limited non era responsabile, poiché non vi era evidenza di un rapporto commerciale o di compenso economico derivante dai contenuti creati dall’utente sulla pagina contestata. L’Autorità ha ritenuto che Meta agisse come “hosting provider passivo” e che avesse prontamente disabilitato l’accesso ai contenuti una volta venuta a conoscenza dell’illecito a seguito della notifica ufficiale. Di conseguenza, si è stabilito che non sussisteva la violazione normativa, e il procedimento è stato archiviato.




