Dematerializzazione titoli autorizzatori slot, Adm: ‘A inizio 2026 fine periodo transitorio’

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica la fine del periodo transitorio del processo di dematerializzazione dei titoli autorizzatori delle slot.

 

 

“Non essendo pervenute” ad oggi “segnalazioni di criticità e non rilevando elementi ostativi sotto il profilo tecnico, si fissa alla data del 1° gennaio 2026 la definitiva chiusura” del periodo transitorio che era stato avviato il 9 dicembre del 2024 e  si pone fine “alla ‘sperimentazione’ con riferimento agli apparecchi con vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del Tulps.”

Lo scrive l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in riferimento, ricordiamo, al processo di dematerializzazione dei titoli autorizzatori per gli apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, lettera a), del Tulps, avviato appunto un anno esatto fa, “ai fini della graduale e progressiva sostituzione di tutti i titoli cartacei stampati su carta filigranata ologrammata”. Nel comunicato Adm ricorda che il 21 novembre dello scorso anno aveva fornito “specifiche indicazioni per consentire agli operatori della filiera di prestare osservanza alle disposizioni impartite e così dare attuazione al processo avviato”, stabilendo un periodo transitorio, decorrente dal 9 dicembre 2024, “caratterizzato dall’obbligo di apposizione sull’apparecchio, in modo da renderli ben visibili, sia i titoli autorizzatori – (Nod, Noe e attestato di conformità) – stampati in carta semplice sia le etichette recanti il Qr-Code; il periodo transitorio ha visto dunque coesistere sul medesimo apparecchio i ‘nuovi’ titoli dematerializzati e i ‘vecchi’ titoli stampati su carta semplice”.

Periodo transitorio che volge al termine, assieme al finire del 2025: “A partire dal 1° gennaio 2026 “l’etichetta adesiva con il Qr-Code sostituirà i titoli autorizzatori cartacei; pertanto, si darà applicazione alla sanzione prevista dell’art. 110, comma 9, lett. f), del Tulps, ogniqualvolta venga accertato che l’etichetta non è stata apposta sull’apparecchio in maniera integra e leggibile, fermo restando che l’esercente dovrà comunque dimostrare a richiesta il possesso del titolo autorizzatorio in originale, in formato cartaceo o digitale. Rimangono validi ed efficaci i titoli autorizzatori cartacei esistenti apposti sull’apparecchio in originale su carta filigranata ologrammata dell’Agenzia, che, in caso di furto o smarrimento, dovranno essere sostituiti dall’etichetta contenente il Qr-Code unitamente a copia della relativa denuncia”, informa l’Agenzia.