Limiti spazio-tempo, la stretta al gioco passa per un’ordinanza del sindaco

Distanza minima da luoghi sensibili 250 metri e orari di apertura ben definiti per queli locali che hanno apparecchi da gioco con vincita in denaro, le nività introdotte dal Comune di Vico Equense.

 

I provvedimenti da distanziometro e limitazione oraria che incidono sulle attività del gioco con vincita in denaro, a quanto pare non passano di moda. Il più recente è stato adottato dal sindaco del Comune di Vico Equense, in provincia di Napoli.

L’ordinanza dispone che per i nuovi insediamenti e per i rinnovi degli esistenti, vige il divieto di installazione di apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro (ex art. 110 comma 6 del Tulps) e di locali autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 Tulps se la distanza da determinati luoghi sensibili è inferiore ai 250 metri.

I luoghi considerati sensibili sono: istituti scolastici o formativi; strutture sanitarie e ospedaliere; strutture residenziali o semiresidenziali e luoghi di culto.

Chi agisce in violazione delle distanze minime determinate rischia una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 e l’apposizione di sigilli ai locali interessati.

Tuttavia, le disposizioni relative alla localizzazione (distanze minime) non si applicano alle attività che erano già esistenti alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n.2/20, a condizione che si dotino di specifici requisiti entro duecentoquaranta giorni dall’emissione dell’ordinanza (come accesso selettivo, videosorveglianza, e certificazione di partecipazione a corsi di formazione).

Quanto agli orari: per gli esercizi con attività non prevalentemente dedicata al gioco (es. bar, circoli, ecc.) e con accesso non vietato ai minori, le fasce orarie specifiche, sono divise per periodi stagionali (dal 01 ottobre al 31 maggio gli orari consentiti sono dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 21.00; dal 01 giugno al 30 settembre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 23.00).

Per gli esercizi con attività esclusiva o prevalente di gioco (es. sale da gioco, sale scommesse, bingo) e con accesso vietato ai minori, l’orario di funzionamento è consentito dalle 10.00 alle 24.00. La sospensione oraria dell’attività di gioco non si applica alle attività che hanno installato esclusivamente apparecchi da gioco senza vincita in denaro.

L’obiettivo principale del provvedimento è il contrasto alla ludopatia o gioco d’azzardo patologico (Gap). L’ordinanza è motivata dal potere comunale di tutelare la salute e la quiete pubblica, richiamando normative nazionali, regionali e numerosi precedenti della Corte Costituzionale.