Pucci: “Contestazioni prive di fondamento, tutto nel rispetto delle Linee guida Agcom”.
Porta la firma del presidente Massimiliano Pucci, la lettera che l’associazione As.Tro – Confindustria SIT, in rappresentanza degli operatori del gioco lecito – ha inoltrato in risposta alle recenti lettere di diffida inviate dall’Associazione Codici – Centro per i diritti del cittadino ad alcuni suoi iscritti, che operano tramite regolare concessione per la raccolta del gioco a distanza. Le diffide contestano presunte gravi violazioni del divieto di pubblicità stabilito dall’art. 9 del Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87, che sarebbero state riscontrate all’interno dei siti web autorizzati, tramite la promozione di vari bonus, promozioni e programmi fedeltà.
L’Associazione As.Tro replica che “le contestazioni mosse da Codici risultano prive di fondamento”, richiamando espressamente quanto previsto dalle Linee guida Agcom, secondo cui “non costituiscono pubblicità le informazioni rese all’interno dei siti di gioco autorizzati e limitate alle caratteristiche dei prodotti, purché rispettose dei principi di continenza, trasparenza e assenza di enfasi promozionale”.
Di seguito il testo integrale della missiva.
In qualità di associazione di rappresentanza degli operatori del gioco lecito (aderente a Confindustria –SIT) abbiamo appreso da alcuni nostri iscritti, muniti di regolare concessione per la raccolta del gioco a distanza, dell’invio, da parte Vostra, di lettere di diKida per asserite violazioni del divieto di pubblicità sancito dall’art. 9 del Decreto legge n. 87/2018.
Nelle Vostre lettere di diKida, che abbiamo avuto modo di visionare, la presunta violazione del divieto di pubblicità si realizzerebbe all’interno dei siti regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli come canali autorizzati all’oKerta di gioco a distanza. Gli argomenti da Voi utilizzati come motivi di addebito di condotte illecite appaiono, peraltro, del tutto infondati. Vi informiamo, infatti, che il comma 5 dell’art. 5 delle Linee Guida – redatte dall’Autorità Garante nelle Comunicazioni – sulle modalità attuative dell’art. 9 del D.L. n. 87/2018, stabilisce quanto segue:
“(…)non sono da considerarsi pubblicità le informazioni limitate alle sole caratteristiche dei vari prodotti e servizi di gioco offerto, laddove rilasciate nel contesto in cui si offre il servizio di gioco a pagamento. Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo, le informazioni che sono rese disponibili nei siti di gioco o nei punti fisici di gioco, riguardanti le quote, il jackpot, le probabilità di vincita, le puntate minime, gli eventuali bonus o/erti, purché e:ettuate nel rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza, trasparenza nonché assenza di enfasi promozionale”. I siti da noi visionati rispettano tutti i suddetti principi, escludenti la violazione del divieto, enucleati dall’Agcom.
Auspicando di aver definitivamente chiarito la vicenda, porgiamo
Cordiali saluti.
Il Presidente As.Tro – Confindustria SIT
Massimiliano Pucci






