Gestione casinò, occhio ai vincoli pubblicistici!

L’analista di gaming Mauro Natta esamina i vincoli pubblicistici previsti dal Disciplinare del Casinò di Saint Vincent.

 

di Mauro Natta

La curiosità che troppo spesso prende il posto di altri pensieri e considerazioni in argomento casa da gioco, poiché non sono in grado di esprimermi con cognizione di causa sulla componente alberghiera, si presenta con l’attesa per saperne un pochino di più in ordine a quanto ho potuto leggere ovvero tenuto conto dei vincoli pubblicistici derivanti dal disciplinare che regolamenta i rapporti tra società e Regione.

Alla pagina 47 del bilancio al 31 dicembre 2023 del casinò di Saint Vincent, troviamo: “in particolare gli introiti di gioco, regolati dal rapporto di concessione esistente tra Regione Autonoma Valle d’Aosta ai sensi della Legge Regionale n. 36 del 30 novembre 2001 ….”

Questa è la legge che ho cercato e trovato: “Legge regionale 30 novembre 2001, n.36 – Testo vigente. All’art.10 (Disciplinare) e nell’Oggetto n. 636 del 24 giugno 2009 possiamo leggere: “Disciplinare per la gestione della Casa da gioco di Saint Vincent ai sensi dell’art. 1o della legge regionale 30 novembre 2001, n.36”.
Molto probabilmente non è la prima occasione che mi si offre di scrivere alcune considerazioni in argomento e, certamente, non sarà l’ultima visto che tra poco se ne parlerà in Giunta e Consiglio regionali.
Mi permetto di esaminare le norme che non riesco a comprendere e spero che me lo sia reso possibile a breve perché, tra l’altro non mi pare ci sia, a monte, la sola curiosità.

Art.5 Cambio assegni. Ai fini di incrementare la produttività della Casa da gioco, Casinò spa, nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia, … è tenuta a garantire, tramite il proprio ufficio cassa assegni ed a proprio rischio, la provvista in gettoni di gioco alla clientela, contro il rilascio di assegni di conto corrente o circolari.
Resta esclusa ogni partecipazione di Regione ai rischi e ai danni conseguenti a tali operazioni. È proprio quanto non mi riesce di comprendere stante che l’azionista è l’ente pubblico concedente.
Le motivazioni: premesso che è normale, il giocatore “forte” possa essere compreso nell’elenco dei clienti cosiddetti “affidati” compilato, a seguito delle dovute informazioni bancarie, a cura del gestore; considerando che il rischio di impresa comprende anche il non immediato pagamento del titolo di credito e, in casi estremi, il protesto; a mente che il debito di gioco è, a mio parere e credo non da solo, giuridicamente ascrivibile alle obbligazioni naturali di cui all’art. 1933 codice civile e, quindi, privo di azione volta al recupero del credito.

Per quanto posso ricordare, avendo lavorato all’ufficio fidi quando il gestore era una società privata, esisteva un regolamento con l’indicazione dei massimi di affido consentiti che tenevano conto di altre condizioni. Per farla breve, chi superava questi minimi era responsabile per i danni e i rischi conseguenti alle operazioni di cambio assegni.

Confido di aver preso visione della esatta documentazione. Ciò che maggiormente mi interessa, avendo lavorato sino al giugno 1994 come dipendente di un gestore privato, sono le norme, sicuramente tecniche così come le intendo.

L’art.8. Proventi di gestione, ad iniziare dal quarto capoverso troviamo delle definizioni che mi sembrano abbastanza strane. Durante la partita si verificano fatti diversi che, potendo influire sui risultati di gioco, devono, obbligatoriamente essere trattati, discussi e definiti in presenza di un controllore regionale.

Orfanelle. Il termine definisce una vincita non ritirata dal giocatore che non è dato conoscere quale puntatore.
“La vincita sarà opportunamente registrata su apposito registro e immessa nel risultato del tavolo e una percentuale del 10 percento sarà devoluto a titolo di mancia”.

Poussette. La stessa procedura sarà seguita per le poussettes, puntate irregolari effettuate dal giocatore dopo l’uscita del numero, quando non sia possibile l’individuazione del giocatore per la restituzione della puntata. Il fatto mi pare costituire, alla richiesta di pagamento o al ritiro della vincita con la puntata, appunto, vincente ma non regolare, una tentata truffa.
Falsi, biglietti e gettoni: possibili i primi, meno probabili, ma poco rilevante nel complesso del ragionamento i secondi.

Pagamenti di opportunità. Può avvenire che due clienti Vip si contendano, in buona fede, una puntata. Ecco un argomento che dovrebbe essere trattato con attenzione e riguardo anche alle conseguenze.
È perfettamente inteso che nel caso di falsi il concedente, in caso di gestione privata, non ne risponde e il danno potrebbe ricadere esclusivamente sul concessionario. Ne conseguirebbe che i biglietti falsi saranno conteggiati come in corso di validità concorrendo, così, alla formazione del risultato.
La questione mi pare si presenti in modo ben differente nel caso di gestione pubblica al verificarsi di biglietti falsi.

Relativamente alle contestazioni solite tra giocatori diversi dai precedentemente indicati è possibile accedere alle registrazioni fatte dalla sala controlli audiovisivi.
Penso di continuare a consultare il Disciplinare e, se del caso, potermi esprimere in merito rimanendo sul tecnico e profittando della specifica esperienza richiamata.