Tribunale accoglie il ricorso di società scommesse, annullando il decreto: “La decisione ministeriale soffriva di eccesso di potere per contraddittorietà logica”.
Lesione economica concreta sotto forma di riduzione significativa delle sovvenzioni. Questo il motivo del ricorso presentato al tar del Lazio da una scoietà di scommesse con l’intervento di un ippodromo.
In particolare la ricorrente impugnava un decreto ministeriale del febbraio 2024 che determinava le sovvenzioni assegnate alle società di corse per l’anno 2024. Il punto centrale della controversia era la scelta dei dati triennali di riferimento (2019, 2022, e 2023) per il calcolo delle sovvenzioni, poiché l’inclusione del 2022, ancora influenzato dalla pandemia, era ritenuta illogica e contraddittoria rispetto ai criteri adottati per l’anno precedente.
Il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) ha riconosciuto che la ricorrente ha subito la lesione nella propria sfera giuridica, di natura meramente economica, proprio nel momento in cui sono state assegnate le sovvenzioni con il decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste: la società è risultata assegnataria di somme ridotte di circa il 20%.
L’ippodromo intervenuto in giudizio a sostegno della ricorrente ha evidenziato chiaramente come si sarebbero dovuti utilizzare i dati del triennio 2017/2019.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, annullando il decreto impugnato e stabilendo che la decisione ministeriale soffriva di eccesso di potere per contraddittorietà logica a causa della mancanza di una motivazione adeguata per il cambio dei criteri di calcolo.






